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Porto di Taranto: la nomina è legittima, Salvatore Eligio capo pilota Sentenza del Consiglio di Stato

pietro quinto
pietro quintoIl Consiglio di Stato mette la parola fine alla vicenda della nomina del capo pilota della corporazione dei piloti del Porto di Taranto affermando la piena legittimità del decreto con cui il Comandante di Porto ha nominato il capitano Salvatore Eligio.

Tale nomina era stata contestata dal capitano Tagarelli che in precedenza era stato nominato capo pilota ma la cui nomina, contestata dall’Eligio, era stata annullata dal Tar Lecce per un difetto assoluto di motivazione ed altresì perché non si era proceduto alla formulazione della terna dei nominabili a capo pilota da parte degli iscritti della corporazione. Rinnovato l’intero procedimento e sulla base delle designazioni della corporazione il nuovo comandante di Porto aveva nominato l’Eligio attraverso  una valutazione comparativa che teneva conto dei maggiori titoli posseduti dall’Eligio rispetto a Tagarelli.
Anche questo provvedimento è stato oggetto di contenzioso che si è definito dapprima innanzi al TAR Lecce che con sentenza del 2015 accogliendo le eccezioni difensive svolte dagli Avv.ti Pietro Quinto e Rocco Nardulli aveva rigettato il ricorso del Tagarelli affermando la correttezza della procedura adottata dal comandante del Porto e del legittimo apprezzamento dei maggiori titoli vantati dall’Eligio rispetto alla pretesa del ricorrente Tagarelli.
Non contento di ciò quest’ultimo ha proposto appello al Consiglio di Stato che con una procedura accelerata e con una sentenza breve pubblicata questa mattina ha confermato la sentenza del TAR rilevando, come sostenuto in pubblica udienza dall’Avv. Pietro Quinto nell’interesse dell’Eligio, che rispetto alla motivata valutazione espressa dall’Autorità amministrativa è precluso al Giudice, di sostituire con una propria valutazione il giudizio reso dal Comandante di Porto “a pena d’invaderne l’ambito di valutazioni di merito espresse, dovendo il Giudice Amministrativo limitarsi ad una generale verifica delle logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio, esclusa ogni valutazione sulla congruità del punteggio attribuito, proprio perché si tratta di un’attività afferente per legge alla discrezionalità cd. tecnica della Pubblica Amministrazione procedente, sindacabile solo in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli, che, come dimostrato dalla difesa dell’Eligio, nella specie sono assolutamente insussistenti”.
Il Consiglio di Stato ha altresì condannato l’appellante alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti appellate.

(foto: Pietro Quinto)


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