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Puglia: gli operatori sanitari non vaccinati contro il corona virus non rientreranno al lavoro negli ospedali La Regione ha una legge specifica e non torna indietro dopo il decreto del governo

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Per decreto, in Italia da oggi è possibile il reintegro negli ospedali dei medici che non si sono vaccinati contro il corona virus.

La Puglia, che ha una specifica norma regionale, non darà questa opportunità agli operatori sanitari non vaccinati contro il Covid.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“In Puglia sono solo 10 i medici del sistema sanitario regionale a non aver ricevuto la vaccinazione anti Covid. E 103 sono i non vaccinati tra operatori sanitari e infermieri. La situazione di questo personale sanitario è regolata dalla legge regionale, che consente solo agli operatori che si sono vaccinati, secondo le indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente, di poter accedere a determinati reparti ospedalieri. Questo a tutela dei pazienti e degli stessi operatori. La legge regionale è e rimane in vigore.”

Lo comunica l’assessore alla Sanità, Rocco Palese, che dichiara: “La Regione Puglia ha consolidato nel tempo un quadro normativo regionale in materia di prevenzione vaccinale grazie alla professionalità, alla sensibilità e alle competenze presenti nel quadro dirigenziale regionale e dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali impegnati in prima linea nella prevenzione delle malattie infettive e nella protezione e sicurezza degli operatori.”

La Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 ha previsto infatti che “al fine di prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività” la Regione Puglia individua “i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale”.

La Corte Costituzionale ne ha dichiarato la legittimità costituzionale con Sentenza n. 137 del 6 giugno 2019 affermando che la normativa regionale è indirizzata “specificamente agli operatori sanitari che svolgono la loro attività professionale nell’ambito delle strutture facenti capo al Servizio sanitario nazionale, allo scopo di prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura: anzitutto quella dei pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilità e sono esposti a gravi pericoli di contagio, quella dei loro familiari, degli altri operatori e, solo di riflesso, della collettività”.

In attuazione della L.R. n. 27/2018, la Regione Puglia ha approvato il Regolamento regionale 15 giugno 2020, n.10 nel quale sono esattamente definite le modalità operative e le tipologie di vaccini previste quale obbligo a carico degli operatori sanitari.

Con specifico riferimento alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 degli operatori sanitari, la Regione Puglia ne ha esteso l’obbligo con l’art. 1 della Legge regionale 10 marzo 2021, n. 2 al fine di “prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività” e “purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e d’emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano nazionale di prevenzione vaccinale”.

“Considerato che le Circolari del Ministero della Salute confermano le raccomandazioni e le indicazioni operative in ordine alla copertura vaccinale da SARS-CoV-2, oltre che dall’influenza stagionale, degli operatori sanitari, trovano piena e legittima applicazione le disposizioni contenute nelle norme regionali in vigore” spiega il direttore di Dipartimento Salute, Vito Montanaro.

Si ricorda che anche il TAR Puglia si è più volte espresso in senso favorevole al quadro normativo sopra menzionato rigettando i ricorsi presentati da operatori sanitari e da associazioni di rappresentanza.


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