Per effetto di un decreto legislativo, il numero 39 del 4 marzo, e che entrerà in vigore lunedì, chiunque abbia a che fare con i minori dovrà essere ineccepibile e lo si dovrà accertare dal casellario giudiziario. Servirà un certificato penale che confermi l’essere tutto a posto. Panico, un po’ovunque, in Italia. Sia perché la cosa riguarda davvero tutti, dalle scuole alle chiese alle baby sitter alle pià svariate organizzazioni, sia perché in caso di violazione le sanzioni sono pesantissime: dai diecimila ai quindicimila euro.
Insomma, non si gioca. In Italia è una sorta di panico, che è essenzialmente organizzativo, perché occorrerà che tutti, ma proprio tutti, quelli che hanno a che fare con i minorenni, vadano a fare il certificato penale: venti euro di bollo, la spesa. Ma non è quello il dato fondamentale, naturalmente: l’essenza sta nel contenuto di quel certificato, che deve essere privo di qualsiasi accenno a problemi avuti con reati legati alla pedofilia.
Chi riguarda l’obbligo? Di seguito, in formato pdf, il testo del decreto legislativo 39/2014. A seguire un comunicato del comitato olimpico nazionle italiano, Coni, e a seguire ancora, in formato pdf, le due note interpretative del ministero della Giustizia:
L’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha diffuso la circolare interpretativa sul decreto legislativo n° 39/2014, relativamente alla sua concreta attuazione, in riferimento all’obbligo di presentazione del certificato penale da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
La prima nota chiarisce che l’obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti. L’obbligo sussiste a partire dal 7 aprile 2014 per i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m, del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex “legge Pescante”).
La seconda nota chiarisce che nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all’utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nota di chiarimento del Ministero della Giustizia (1)
Nota di chiarimento del Ministero della Giustizia (2)