Di Nino Sangerardi:
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto ricorso, tramite Avvocatura generale dello Stato, alla Corte Costituzionale in merito alla Legge pugliese n.20/2022 : “Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifica alla Legge regionale n.33/2007(Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate”.
Una Legge che in soli sedici ma ben significativi articoli introduce una serie di norme destinate a disciplinare interventi in materia edilizia sul territorio regionale.
“ Senonchè – scrivono gli Avvocati statali– praticamente la metà di questi articoli, e le norme in essi contenute, sono ad avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri in contrasto con la Costituzione perché lesive dei criteri di riparto della competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni riguardo al governo del territorio e alla tutela dei beni culturali e del paesaggio”.
Tra i profili di illegittimità l’Avvocatura, in riferimento ai beni paesaggistici, rileva che il Legislatore statale “inibisce alle Regioni di dettare in via autonoma una disciplina d’uso, che è riservata alla co-pianificazione obbligatoria. In tale ipotesi la Regione, disciplinando unilateralmente il paesaggio vincolato viene meno all’obbligo di co-pianificazione con ciò ponendosi contro il principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica”.
Mediante le disposizioni in essere(Legge regionale n.20/2022) la Regione Puglia si sottrarrebbe dunque ingiustificatamente al proprio obbligo di co-pianificazione del paesaggio con lo Stato, esercitando una funzione di disciplina del paesaggio in modo del tutto autonomo nonostante la co-pianificazione costituisce un principio inderogabile posto dal Codice(Corte Costituzionale sentenza n.251 del 2021).
Le norme regionali in esame pretendono,sostiene la Presidenza del Consiglio dei Ministri,di estendere una normativa speciale incentivante– applicabile per sua natura agli edifici più vetusti, in quanto attuativa dei principi di contenimento del consumo di suolo e di efficientamento energetico– anche per gli edifici di più recente realizzazione, con ciò contravvenendo al principio fondamentale secondo il quale “ gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono consentiti soltanto nel quadro della pianificazione urbanistica in quanto idonea a fare sintesi dei molteplici interessi, anche di rilievo costituzionale che afferiscono a ciascun ambito territoriale”.
Pertanto non sarebbe consentito—stante le normative inerenti la gestione del territorio—alla Regione di introdurre deroghe generalizzate ex lege alla pianificazione urbanistica e agli standard urbanistici(Decreto ministeriale n.1444/1968), tanto più laddove tali deroghe generalizzate assumano carattere stabile nel tempo.
Il “recupero” a fini abitativi generalizzato, senza alcun limite oggettivo ed esteso a fabbricati costruiti nel 2022, previsto dalla Legge d’Apulia risulterebbe per forza di cose destinato a stravolgere gli standard legati al carico insediativo e alla densità abitativa, relativi ai fabbisogni delle dotazioni territoriali di un determinato insediamento e del tutto autonomi rispetto al nuovo standard delle distanze/altezze…Persino la dottrina del primo e del secondo Piano Casa non consente alle Regioni di derogare ai c.d. standard urbanistici previsti dalle Leggi statali ma solamente, e solo temporaneamente, agli strumenti urbanistici.
“E’ quindi costituzionalmente illegittima—mette in luce la Presidenza del Consiglio dei Ministri—una Legge regionale volta a introdurre deroghe generalizzate ex lege alla pianificazione urbanistica e agli standard urbanistici previsti dalle relative norme dello Stato”.
Ulteriore illegittimità riguarderebbe la previsione della possibilità di recupero “ a regime” dei volumi edilizi relativi a sottotetti anche di recente edificazione.
La norma regionale consente, tra l’altro, di “recuperare” anche i sottotetti messi in opera da pochi anni o, addirittura, da pochi mesi.
“In questi casi—si legge nel ricorso alla Corte Costituzionale—è evidente che nessuna esigenza di efficientamento energetico e di razionalizzazione del patrimonio edilizio può giustificare il sacrificio delle previsioni pianificatorie, degli standard e delle esigenze di tutela paesaggistica, queste ultime costituenti valore primario assoluto(Corte Cost. n.367/2007). Ne deriva quindi la manifesta irragionevolezza della Legge regionale n.20/2022 anche per la violazione del principio di proporzionalità e di conseguenza la violazione degli articoli n.3 e n. 9 della Costituzione”.
Per tutte le ragioni esposte l’avv. Marco Corsini(Avvocatura dello Stato) , che rappresenta e difende la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiede alla Corte Costituzionale che “ voglia accogliere il ricorso e per l’effetto dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme della Legge della Regione Puglia specificamente censurate”.