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Il concetto di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione viene allargato Circolare interministeriale

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Di Enrico Pellegrini*:

07/12/2020 ( Enrico Pellegrini – avvocato )
Come ben noto, lo scorso 16 luglio il Governo ha varato un importante ed atteso provvedimento (D.L. 16/07/2020 n.76) sulle semplificazioni. In particolare, in materia edilizia, è intervenuto modificando il Testo Unico sull’edilizia adottato con il D.P.R. n.380/2001 al fine di semplificare e ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei cittadini e garantire il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di interventi di rigenerazione urbana.
Questo era l’obiettivo, che non ha trovato “immediata e piena applicazione” in quanto necessitava ( prassi tutta italiana ) di ulteriori “chiarimenti interpretativi” che sono arrivati il 2 dicembre con la circolare che i ministri Dadone e De Micheli hanno inviato a Regioni, Province e Comuni e ai vari Provveditorati per le opere pubbliche.

Una novità importante è che il concetto di “ristrutturazione edilizia” viene allargato, infatti sono possibili anche gli interventi di demolizione e ricostruzione nei quali risultano alterati la sagoma, il prospetto, il piano di sedime (ossia la superficie piana del terreno su cui poggiano le fondazioni dell’edificio o del manufatto) e le caratteristiche tipologiche. Finora in tutti questi casi era necessario chiedere un permesso di nuova costruzione, salvo nel caso in cui i lavori fossero motivati da esigenze di adeguamento alla normativa anti-sismica. Ora invece, oltre che si potrà anche aumentare la volumetria se ciò risulterà funzionale alla rigenerazione urbana, non sarà più necessario il permesso di costruire nel caso in cui siano previsti l’installazione di impianti tecnologici e di efficientamento energetico e migliorie all’accessibilità.
In merito alle distanze, per gli interventi di demolizione e ricostruzione viene introdotta una deroga – nel caso le distanze non risultino rispettate – a condizione che gli edifici originari siano stati “legittimamente realizzati”.

Ovviamente restano fermi alcuni “paletti” di cui tener conto quando si ha a che fare con immobili sottoposti a determinati vincoli di cui al codice dei beni culturali e nei centri storici gli interventi in deroga saranno possibili solo se previsti da norme regionali o da strumenti urbanistici.

circolare edilizia 02.12.2020

decreto legge n.76 16.07.2020

*avvocato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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