Omissis i familiari, omissis il Comune, l’Asl e la scuola nei confronti dei quali i familiari, appunto, hanno presentato ricorso. Diciamo che il caso riguarda una delle tre province meridionali della Puglia, trattandosi di Tar-sezione di Lecce.
Il caso riguarda un tredicenne affetto da autismo, per la precisione da “disturbo dello spettro autistico”, minore portatore di handicap al quale, secondo i genitori, è stata negata assistenza da parte degli enti di riferimento. Assistenza specialistica a scuola (secondaria di primo grado, istituto comprensivo) con il Comune ritenuto inadempiente e “attivazione di un operatore socio sanitario per l’assistenza al ragazzo, ivi compresa la somministrazione di farmaci” con l’azienda sanitaria locale ritenuta inadempiente. Ciò per il passato anno scolastico. Asl che ha resistito in giudizio, scuola e Comune no.
Il tribunale amministrativo regionale ha condannato il Comune a un risarcimento del danno non patrimoniale, per la mancata assistenza al minore durante la frequenza scolastica. Non accolte invece le analoghe richieste di risarcimento formulate nei confronti di scuola e Asl.