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Brindisi: usura bancaria, sospesa la vendita di un immobile Codacons: nel caso di superamento del tasso soglia "non è dovuto alcun interesse", ordinanza del giudice

sentenza 1

Di seguito un comunicato diffuso da Vincenzo Vitale, responsabile per la provincia di Brindisi del Codacons:

La Banca concedeva il mutuo ad una società richiedendo non solo l’ipoteca di primo grado sull’immobile della medesima società, ma anche la fideiussione dell’amministratore e del coniuge, terzo datore di ipoteca. A seguito del mancato pagamento di alcune rate, la banca avviava due diverse procedure di pignoramento, una nei confronti del mutuatario e l’altra contro il coniuge dell’amministratore, che aveva garantito il mutuo ipotecando la casa di abitazione.

Dall’analisi del contratto di mutuo venivano ad emergere alcune anomalie contrattuali tali da essere ricondotte nell’alveo dell’usura bancaria. Pertanto, sia la società che il terzo, nelle rispettive procedure, eccepivano l’usurarietà del rapporto, chiedendo la sospensione della procedura.

Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice Liaci, richiamando i principi già fissati dal Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo proposto dal mutuatario, ha sospeso la procedura esecutiva con la quale la Banca aveva pignorato l’abitazione del terzo datore di ipoteca e garante della società che aveva ricevuto il prestito.

L’ordinanza, resa il primo marzo 2018, ha ribadito che, “l’interesse di mora va calcolato al fine del superamento del tasso soglia e nel caso di superamento non è dovuto alcun interesse sicché quanto pagato dal mutuatario va imputato integralmente al capitale da restituire”.

In virtù di detto principio, il Tribunale ha ritenuto che il mutuatario, all’epoca del precetto, non fosse inadempiente e, pertanto, ha accolto l’istanza di sospensiva avanzata dal fideiussore precisando di non condividere “ il criterio invocato dalla Banca che nel computo della soglia rispetto agli interessi di mora invoca una maggiorazione del 2,1%, trattandosi di criterio che non trova alcun referente positivo, avendo il legislatore delineato precisamente il criterio di computo del tasso soglia”.

Il Tribunale ha così, correttamente, afferma l’avv. Vincenzo Virtale, responsabile provinciale del Codacons, disatteso i chiarimenti del 3 luglio 2013 con i quali la Banca d’Italia, aveva affermato che “Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1)”.

La comparazione, ai fini dell’accertamento dell’usurarietà, va dunque condotta tra il TEG (il costo promesso e quindi comprensivo di spese, oneri, remunerazioni ed interessi) e il tasso soglia pubblicato dai vari decreti ministeriali, senza che tale tasso soglia possa essere modificato come sostenuto dalla Banca d’Italia.

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