Oggi, con il voto della Camera, diviene legge il dl lavoro. Ecco le caratteristiche principali: 36 mesi il limite massimo dei contratti a termine acasuali, per un massimo di cinque proroghe. Tetto del 20 per cento per i contratti a tempo determinato rispetto all’organico complessivo: sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano tali limiti (sanzione amministrativa del 20 per cento se l’unità lavorativa in eccesso è una, del 50 per cento per le altre). Le piccole imprese, fino a cinque lavoratori, possono stipulare un contratto a tempo determinato. Il limite del 20 per cento non si applica al settore della ricerca e, per la ricerca scientifica, si può superare il limite temporale dei 36 mesi. Le aziende con oltre cinquanta dipendenti devono assumere il 20 per cento degli apprendisti, per poter fruire di nuovi contratti di formazione. C’è anche una semplificazione per il Durc, documento di regolarità contributiva, in tempo reale e in forma esclusivamente telematica. C’è una garanzia per i giovani, per pari opportunità nella ricerca di lavoro in uno dei Paesi dell’Unione europea. Ancora, fissato al 35 per cento lo sconto di contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20 per cento. Per l’apprendistato, semplificazione dei moduli di programma personalizzato e potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro.
I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge occupino lavoratori a termine oltre la soglia del 20 per cento, devono adeguarsi al nuovo limite a partire dal 2015, fatto salvo il caso in cui la contrattazione collettiva (anche aziendale) non fissi un limite percentuale o un termine più favorevole. Il contratto deve specificare il diritto di precedenza alla stabilizzazione dei precari. Di tale diritto può fruire il precario con oltre sei mesi nella stessa azienda e anche il lavoratore stagionale. Anche la maternità, con il relativo congedo, “concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza” nel caso di assunzione a tempo indeterminato, da parte dell’azienda. Le stesse lavoratrici hanno anche il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato attuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, “con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine”. Per integrare il limite minimo di sei mesi del rapporto a termine, che come detto è il minimo per il diritto di precedenza, si contano i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità.
In quanto all’apprendistato, la compilazione del piano formativo individuale avviene in maniera semplificata, con appositi moduli stabiliti in sede di contrattazione. Previsto anche il sistema di alternanza scuola-lavoro.
Proroga di un anno dei contratti a tempo determinato del personale educativo e scolastico, che lavorano negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia degli enti comunali. Si passa dunque dal termine del 31 luglio 2014 al 31 luglio 2015.
Infine, lo stato di disoccupazione può essere attestato anche con la posta elettronica certificata.