Da un articolo dello Studio Cataldi, ripreso da adnkronos:
Per ottenere la sospensione occorrerà presentare a Equitalia un’istanza con la quale richiedere il consenso dell’agente della riscossione. Agente che lo concederà dopo aver verificato che la dilazione di pagamento sia stata concessa effettivamente e in data successiva al 22 ottobre 2015, che essa ricomprenda tutte le cartelle che hanno causato l’iscrizione del fermo e che la prima rata sia stata effettivamente pagata.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, il contribuente, entro i successivi 60 giorni, dovrà recarsi presso gli uffici del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) per richiedere l’annotazione della sospensione del fermo, che non sarà cancellato ma solo sospeso.