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Violazioni al Codice della strada: cartella nulla se maggiorata di interessi

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Di seguito un intervento diffuso dallo studio legale D’Arcangelo a proposito di cartelle, multe, interessi e simili. Viene riproposto un articolo di Francesco Machina Grifeo (Guida al Diritto) di ieri. Si fa riferimento ad un parere dell’Avvocatura dello Stato, risalente allo scorso luglio, ma pressoché sconosciuto fino al mese scorso quando fu, per prima, la prefettura di Novara a divulgarlo con una nota:

No all’applicazione degli interessi semestrali del 10% alle sanzioni irrogate per violazione del codice della strada. La cartella esattoriale che dovesse contenere la maggiorazione è nulla. Parola dell’Avvocatura dello Stato che riprende una pronuncia emessa dalla Corte di cassazione nell’ormai lontano 2007 (in allegato), troppo poco conosciuta e applicata.
Il chiarimento, arrivato in risposta ad un quesito presentato dalla prefettura di Novara, è stato ora inoltrato ai comandi della Polizia stradale di Torino, Biella, Alessandria, Vercelli, Asti e Verbania, perché aggiornino i propri sistemi informatici che operano il ricalcolo in automatico. Ovvio però che la questione riguardi l’intera penisola e che potrebbe fare da innesco per una selva di ricorsi.
Il quesito L’ufficio del governo di Novara a fronte di una giurisprudenza di merito oscillante (forse proprio perché la pronuncia della Suprema corte non è nota), aveva chiesto un parere in merito all’applicazione della maggiorazione (di cui all’articolo 72 della legge 689/1981) alle sanzioni irrogate con verbali di contestazione relativi a infrazioni in materia di circolazione stradale.
La norma L’articolo 203, comma 3, del Codice della strada – spiega l’Avvocatura – in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7 della legge 689/1981, dispone che, ove non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta ex articolo 202 C.d.S., il verbale di accertamento costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale, oltre le spese di procedura. Fin qui dunque sembrerebbe tutto chiaro.
Siccome, però, in materia di riscossione, il successivo articolo 206, comma 1, C.d.S., rinvia all’articolo 27 sempre della legge 689/1981, il quale prevede per l’appunto che la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa sia maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, e fino a quando il ruolo sia stato trasmesso all’esattore, i diversi comandi si sono mossi in modo autonomo.
La pronuncia della Cassazione A tagliare la testa al toro, però, è arrivata nel 2007 la ’negletta’ pronuncia della Corte di cassazione, sentenza 3701/2007, che ha ritenuto la maggiorazione non applicabile alle sanzioni irrogate da verbali di contestazione per in frazioni in materia di circolazione stradale.
Nella decisione, infatti, i giudici di Piazza Cavour osservano quanto segue: “Alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’articolo 203 Cds, comma 3, che, in deroga alla legge n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal Giudice di pace”, in quel caso di Benevento, che, infatti, aveva annullato la cartella esattoriale per 852 euro.
E siccome da parte del Supremo collegio non si registrano cambi di fronte, l’Avvocatura conclude: “Allo stato non vi sono motivi per non dare corso a quanto stabilito dalla Cassazione”.


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