Di seguito la sentenza diffusa oggi, rispetto alla quale c’è ovviamente il potenziale ricorso al Consiglio di Stato:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Carmelo Giovanni Roseto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Gualtiero Marra e Stefania Leuci, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Lecce, piazza Mazzini 72;
contro
Comune di Martina Franca, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Pellegrino e Olimpia Cimaglia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16;
nei confronti di
Caterina Navach, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Via Garibaldi 43;
Giuseppe Laddomada, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Agnese Caprioli in Lecce, Via Luigi Scarambone, 56;
Maria Guardapassi, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Noemi Carnevale in Lecce, Via Oberdan 107;
per l’annullamento
degli atti di svolgimento del “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente AA.GG. a tempo indeterminato e pieno” indetto dal Comune di Martina Franca in forza di Determinazione del Settore Personale n. 129/Rg. Del. 1783 del 28.13 ed in particolare:della determinazione del Responsabile del Settore Personale e Organizzazione del Comune di Martina Franca n. 169 del 24.11.2014;della nota prot. 56609 del 18.11.2014 del Presidente della Commissione;di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare:del verbale n. 5 del 5.6.2014 della Commissione Esaminatrice di “valutazione dei titoli”;della nota del Settore Personale prot. n. 27818 del 30.5.2014;del verbale n. 5, nella parte in cui la Commissione “nell’individuare il punteggio massimo assegnabile ai sub parametri ha valutato la maggiore o minore rilevanza degli stessi…”; dei verbali nn. 7 dell’1.7.2014 e 8 del 7.8.2014 della Commissione e delle relative schede di valutazione allegate;del verbale n. 12 del 15.9.2014 della Commissione di attribuzione del punteggio dei titoli e delle prove scritte;dell’eventuale contratto individuale di lavoro di data e numero sconosciuti, concluso tra l’Amministrazione Comunale ed il soggetto utilmente collocato nella graduatoria finale di merito;della nota prot. 63596 del 16.12.2014 e prot. 65852 del 29.12.2014;di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;per la declaratoria del diritto di accesso e conseguente condanna del Comune all’esibizione di tutti i documenti richiesti con l’istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 24.11.2014 , nonché ancora per la declaratoria di illegittimità del silenzio rigetto serbato dal Comune sull’istanza di riesame della valutazione dei titoli avanzata dal ricorrente con nota del 24.11.2014, come precisata con nota del 25.11.2014;nei motivi aggiunti, depositati in data 12 febbraio 2015, per l’annullamento:della determina n. 5 del 26.1.2015 del Settore Personale e Organizzazione del Comune di Martina Franca; dei verbali della Commissione Esaminatrice nn. 15 e 16, rispettivamente del 15.12.2014 e 22.1.2015; nonché, ove occorra, del bando di concorso e del relativo Regolamento nella parte in cui non è stata espressamente prevista la valutabilità del servizio di leva tra i titoli di servizio;nei motivi aggiunti, depositati in data 30 aprile 2015, per l’annullamento:della nota, di estremi incerti, a firma del Dirigente del Settore Personale, pubblicata sul sito internet del Comune con cui è stata arbitrariamente spostata la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione dalle ore 12.00 del 12 maggio 2014 alle ore 18.00 del 13 maggio 2014; del bando di concorso nella parte in cui consente l’integrazione dei requisiti richiesti a pena di esclusione;del bando di concorso nella parte in cui prevede l’esclusione in caso di dichiarazioni mendaci del candidato;nonché di tutti gli atti dell’Amministrazione già impugnati con il ricorso e con gli ulteriori motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’attodi cos tituzione in giudizio del Comune di Martina Franca;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Caterina Navach;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto da Giuseppe Laddomada;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2015 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti R. G. Marra e F. Santoro, quest’ultima in sostituzione dell’avv. S. Leuci, per il ricorrente, gli avv.ti O. Cimaglia e V. Pellegrino, quest’ultima in sostituzione dell’avv. G. Pellegrino, per il Comune,. l’ avv.t P. Quinto, per la dott.ssa Navach, l’avv. M. Vuozzo in sostituzione dell’avv. G. Misserini, per il dott. Laddomada, e l’avv. N. Carnevale in sostituzione dell’avv. F. Lofoco, per la dott.ssa Guardapassi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Martina Franca, ha indetto una procedura concorsuale per “titoli ed esami per la copertura di 1 posto di Dirigente del Settore Affari Generali a tempo indeterminato e pieno”.
Il bando ha previsto che la procedura si sarebbe articolata in due fasi: la preselezione e le prove di esame.
Il candidato che superava la fase preselettiva doveva fare istanza di partecipazione alle prove successive “entro dieci giorni liberi dalla data di pubblicazione del citato elenco degli ammessi sul sito web del Comune selezione concorsi”, allegando la seguente documentazione (art. 2, punto 5): a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto; b) originali o copie rese conformi ai sensi di legge di titoli e documenti espressamente indicati nel bando di concorso; c) originali o copie rese conformi ai sensi di legge di titoli e documenti che avesse ritenuto utile presentare nel proprio interesse; d) il curriculum formativo-professionale in formato europeo reso nella forma della dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000), debitamente sottoscritto in ogni sua pagina; e) originali o copie rese conformi ai sensi di legge di titoli e documenti di preferenza, precedenza; f) elenco descrittivo di ogni documento presentato in carta semplice, debitamente sottoscritto dal candidato.
I risultati della prova selettiva sono stati pubblicati sul sito del Comune il 30 aprile 2014.
Il Comune, contestualmente alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi, con avviso pubblicato sul proprio sito selezione concorsi ha stabilito che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione sarebbe scaduto il 13 maggio 2014.
Con determina del 24 novembre 2014, l’amministrazione comunale ha approvato gli atti della procedura e ha approvato la graduatoria finale, dichiarando vincitrice la dott.ssa Navach.
Il ricorrente, classificatosi quinto in graduatoria, ha impugnato gli atti e la graduatoria finale della procedura e ha chiesto l’accesso a tutti i documenti richiesti con istanza del 24 novembre 2014.
Il ricorrente, in particolare, ha precisato il proprio interesse nell’accoglimento del ricorso per collocarsi in prima posizione, vincendo così il concorso e, in subordine, nell’accoglimento del ricorso per collocarsi in seconda posizione.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione degli artt. 2 e ss. l. 241/1990 in materia di accesso; violazione del principio di imparzialità e di trasparenza dell’operato della commissione esaminatrice; violazione degli artt. 2 e 5 del bando e dei criteri di cui al verbale n. 5 della commissione; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta; assoluta carenza di motivazione.
Sostiene il ricorrente: che i primi tre dovevano essere esclusi per non aver allegato alla domanda di partecipazione i documenti espressamente indicati nel bando; che i concorrenti 2° e 3° classificato non hanno allegato neanche la fotocopia del documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto; che la corretta valutazione dei suoi titoli gli avrebbe fatto conseguire un punteggio maggiore idoneo a farlo classificare al secondo posto; che non gli sono stati valutati il servizio militare (Ufficiale di Complemento con il grado di Sottotenente), l’abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale e quella della professione di giornalista, e la frequentazione di vari corsi di specializzazione, che alla concorrente Navach sono stati erroneamente valutati i titoli di servizio, in quanto è errato il conteggio degli anni di servizio con la conseguenza che il punteggio andrebbe decurtato di 0,50 punti; che sempre alla concorrente Navach sono stati erroneamente valutati i titoli in quanto l’unica abilitazione ad albi o ordini/iscrizione a registri dovrebbe essere l’iscrizione all’albo degli avvocati; che anche i titoli riguardanti le pubblicazioni e le docenze della dott.ssa Navach sono stati erroneamente valutati.
Con ulteriori motivi di ricorso, del 12 febbraio 2015, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione degli artt. 2 e 5 del bando e dei criteri di cui al verbale n. 5 della commissione; violazione dell’art. 2050, comma 1, d.lgs. 66/2010; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta; carenza di motivazione.
La vincitrice, dott.ssa Navach, con controricorso e ricorso incidentale del 25 febbraio 2015, nel precisare il proprio interesse nel vedere consolidata la propria posizione, ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso; illogicità manifesta; eccesso di potere; 2. violazione e falsa applicazione del bando di concorso; violazione e falsa applicazione del d.m. 509/1999; eccesso di potere per errato presupposto. 3. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso; errata presupposizione; violazione art. 35 l. 69/1963.
Ritiene la controinteressata: che non le sono stati attribuiti i punteggi per il diploma di specializzazione in scienza delle autonomie costituzionali e il corso di perfezionamento in legislazione minorile; che i corsi frequentati dal ricorrente principale non dovevano essere riconosciuti in quanto hanno la durata inferiore a un anno e non rientrano tra i corsi di specializzazione post universitari; che per l’iscrizione all’albo dei pubblicisti non è richiesto alcun esame.
La dott.ssa Guardapassi, classificatasi al 3° posto, con memoria del 25 maggio 2015, ha rilevato di aver prodotto nei termini richiesti dal bando la documentazione necessaria, e, in particolare, la fotocopia del documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto e la scheda dei titoli regolarmente descritti e documentati.
La controinteressata, dott.ssa Navach, con ricorso incidentale e condizionato del 4 giugno 2015, ha impugnato il bando e il regolamento comunale laddove si dovesse ritenere che l’unica modalità di presentazione della documentazione a seguito di soccorso istruttorio è “a mezzo corriere o latore”, proponendo i seguenti motivi: eccesso di potere; violazione dei principi generali in materia di concorsi; violazione di legge; violazione della circolare funzione pubblica n. 12 del 3 settembre 2010.
Sostiene la ricorrente incidentale: che il bando prevede l’invio anche a mezzo PEC per la domanda; che la mancata previsione dell’invio a mezzo PEC della sanatoria documentale sarebbe illegittima; che la circolare citata prescrive l’utilizzo della PEC per tutte le istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione.
Con ricorso incidentale del 17 marzo 2015, il dott. Laddomada, collocatosi al secondo posto, precisando il proprio interesse nel vedere consolidata la sua posizione, ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso; violazione e falsa applicazione del d.m. 509/1999; eccesso di potere per errato presupposto. 2. Violazione e falsa applicazione del bando; errata presupposizione; violazione art. 35 l. 69/1963.
Sostiene il controinteressato: che la Commissione ha valutato erroneamente il servizio prestato dal dott. Roseto alla Camera di Commercio di Lecce con la qualifica di Collaboratore Amministrativo della VII qualifica funzionale quale collaboratore Cat. D; che i corsi frequentati dal dott. Roseto non potevano essere considerati in quanto sono stati indicati con un numero di ore pari a 300 e quindi inferiore alla durata di un anno; che i corsi frequentati dal dott. Roseto non rientrano tra i corsi di specializzazione post universitari; che il dott. Roseto è iscritto all’albo dei giornalisti “sezione pubblicisti” per il quale non è previsto alcun esame.
In sostanza, il ricorso del dott. Laddomada si atteggia come un ricorso incidentale condizionato, dipendente dall’accoglimento della domanda presentata in via subordinata dal ricorrente principale (collocarsi in seconda posizione).
La dott.ssa Navach, vincitrice del concorso, con ricorso incidentale del 17 marzo 2015 ha dedotto i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione del bando di concorso; illogicità manifesta; eccesso di potere, ritenendo che la Commissione ha valutato erroneamente il servizio prestato dal dott. Roseto alla Camera di Commercio di Lecce con la qualifica di Collaboratore Amministrativo della VII qualifica funzionale quale collaboratore Cat. D.
Con ordinanza istruttoria n. 30 dell’11 marzo 2015, è stato ordinato al Comune il deposito di: a) documentati chiarimenti in ordine alla integrazione della documentazione trasmessa a mezzo pec dalla controinteressata Navach Caterina; b) elenco sia della documentazione pervenuta a mezzo pec, che della documentazione presentata dalla delegata con indicazione dell’ora di arrivo e protocollazione dell’una e dell’altra; c) ogni altro atto e documento utile a chiarire le modalità di protocollazione e la gestione del protocollo informatico.
A seguito dell’istanza istruttoria il Comune, il 20 marzo 2015, ha depositato una relazione del Settore Personale e Organizzazione, nella quale si dichiara che “a seguito di superamento della preselezione da parte della candidata Caterina Navach è pervenuta, dall’Ufficio Protocollo, la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione al concorso, pervenuta in data 13 maggio 2014 alle ore 9,33 tramite PEC, protocollata al n° 23149 (alle ore 15,17, come da videata del protocollo che si allega).
Con la pec è stata trasmessa la seguente documentazione:
modello di domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente ….;
Curriculum vitae debitamente firmato e mancante della dicitura “dichiarazione resa ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 445/2000”;
Documento di riconoscimento non firmato.
2) nota a firma della candidata Navach, consegnata tramite un delegato … ad un dipendente del Settore Personale – come risulta dall’annotazione sulla stessa: “P.R. 13.5.2014 ore 15,00”, annotazione munita di timbro del Comune e debitamente siglata per ricezione – riportante la dicitura “rif. Prot. 23149 pari data”, cui risulta allegata la seguente documentazione:
Elenco dei titoli,
Copia fotostatica del documento di identità della candidata,
Copie fotostatiche degli stessi titoli,”. dichiarati conformi all’originali ex art. 47 DPR n° 445/2000 di seguito indicati …
Per completezza di informazione, si precisa che la candidata, in seguito all’invito, effettuato per le vie brevi da questo Settore Scrivente, di sanare la domanda (così come previsto dal bando di concorso e dal regolamento comunale) ha inviato con PEC in data 14.5.2014 alle ore 13,38, protocollata dall’ufficio protocollo al n. 24003 il 15.5.2014 (alle ore 16,24, come da videata del protocollo che si allega) la seguente documentazione:
il curriculum formativo-professionale in formato europeo reso nella forma della dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), debitamente sottoscritto in ogni sua pagina;
Documento di riconoscimento debitamente sottoscritto”.
Con motivi aggiunti del 30 aprile 2015, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione dell’art. 2, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del bando; violazione dell’art. 75 d.P.R. 445/2000; violazione degli artt. 50 ss. d.P.R. 445/2000; disparità di trattamento; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta; violazione del procedimento ex art. 7, comma 2, del bando; violazione dei principi in tema di procedure concorsuali della p.a.
Sostiene il ricorrente: che il termine per la scadenza per la presentazione delle domande era il 12 maggio 2014, mentre la concorrente Navach ha depositato la propria domanda il 13 maggio 2014; che la vincitrice, dott.ssa Navach, doveva essere esclusa per aver presentato tardivamente la relativa domanda di partecipazione; che la nota con cui sono stati prorogati i termini di presentazione della domanda non è efficace perché non ne è stata data pubblicità e perché manca un provvedimento in forma scritta essendoci solo l’avviso sul sito; che non è conoscibile la data di pubblicazione del provvedimento di proroga; che la vincitrice andava comunque esclusa per dichiarazioni non veritiere rese al momento della consegna della domanda di partecipazione, in quanto il curriculum vitae non conteneva la dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 e il documento di riconoscimento non era firmato; che questa documentazione è stata inviata con Pec il 14 maggio 2014; che la vincitrice andava esclusa perché non aveva depositato i documenti richiesti a pena di esclusione dall’art. 2, comma 5, del bando al momento della presentazione della domanda; che il successivo deposito dei documenti è avvenuto per tramite di delegato il 13 maggio 2014 alle ore 15,00 con nota mai acquisita però al protocollo dell’ente; che l’ufficio a quell’ora era chiuso; che la documentazione sub f) non è mai stata presentata; che l’integrazione documentale è sprovvista di protocollo autonomo; che il soccorso istruttorio non era legittimo.
Con atto del 14 maggio 2015 l’avv. Quinto ha depositato rinuncia al mandato per il controinteressato dott. Laddomada e in sua sostituzione si è costituito l’avv. Misserini.
Il Comune, il 15 maggio 2015, ha depositato ulteriore documentazione tra cui un’ulteriore relazione dell’Amministrazione nella quale si chiariscono le problematiche annesse al protocollo informatico, e si definisce il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione.
Il dott. Laddomada, con memoria ex art. 73 c.p.a, nel dichiarare di aver proposto un ricorso autonomo avverso la procedura di concorso in esame, ha aderito a tutte le censure prospettate dal ricorrente principale nei soli confronti della vincitrice del concorso.
La dott.ssa Navach ha specificato di aver depositato tutta la documentazione richiesta nel tempo richiesto. Per quanto riguarda i titoli del ricorrente, la dott.ssa Navach ha rilevato: che per il servizio militare il bando non prevedeva alcun punteggio e che comunque il suo riconoscimento è previsto solo allorquando detto servizio abbia inciso su un precedente rapporto di lavoro; che, in relazione alla mancata valutazione dell’abilitazione alla professione di ragioniere e perito commerciale, non vi è una equiparazione con la professione di commercialista e che comunque il dott. Roseto non risulta iscritto all’albo; che per l’abilitazione quale giornalista pubblicista non è richiesta alcuna prova abilitativa.
Il Comune, con memoria del 25 maggio 2015, ha rilevato: che nella medesima data in cui è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi è stato pubblicato sul sito del Comune un avviso con il quale si precisava che il termine per la presentazione delle domande scadeva il 13 maggio 2014 alle ore 18,00; che il deposito di copia del documento di identità sprovvisto della sottoscrizione e del curriculum vitae mancante della dichiarazione sostitutiva è una mera svista e non una falsa dichiarazione e che la clausola del bando disciplinante il soccorso istruttorio prevede la sanabilità; che la documentazione è stata acquisita dall’Ente il 13 maggio 2014, ma che in quel giorno l’Ufficio protocollo doveva effettuare 384 registrazioni e quindi non sono state tutte lavorate al momento della richiesta; che il bando richiedeva solo il deposito di una copia del documento di identità e non anche la sua sottoscrizione; che la regolarizzazione riguarda documenti che erano già completi di tutti gli elementi necessari a provare il titolo o la qualità di cui il candidato ha allegato il possesso; che la richiesta di consegna a mezzo corriere o latore prevista nel bando è un errore materiale; che il servizio militare prestato dal ricorrente sarebbe valutabile solo in pendenza di un rapporto di lavoro ex art. 2050 d.lgs. 66/2010, comma 2; che il bando prevedeva la valutazione dell’abilitazione ad albi e tra questi quello dei commercialisti e che quello dei ragionieri non è equiparabile; che l’iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti non è valutabile perché non è richiesto il superamento di alcun esame, che la mancata valutazione dei corsi deriva dal fatto che gli stessi non hanno durata annuale; che, in relazione ai punteggi attribuiti alla dott.ssa Navach, la Commissione ha provveduto alla rettifica del punteggio per gli anni di servizio decurtando 0,50 punti e che è stato valutato il diploma di specializzazione biennale in scienze delle autonomie costituzionali.
La controinteressata, dott.ssa Navach, ha sostenuto: che la stessa ha presentato la domanda nel termine stabilito dal Comune; che la proroga del termine non ha inciso sulla par condicio dei concorrenti; che comunque sarebbe applicabile l’errore scusabile; che l’integrazione documentale è avvenuta nei termini su invito verbale del Comune che ha utilizzato il soccorso istruttorio; che i documenti di cui si contesta la falsa dichiarazione sono stati effettivamente consegnati dalla controinteressata; che il 13 maggio 2014 è stato presentato l’elenco dei titoli; che per i documenti depositati il 14 maggio 2014 la loro integrazione era espressamente prevista dal bando; che il bando non contiene alcuna sanzione specifica in caso di consegna a mezzo PEC e non a mezzo corriere o latore.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie.
Nella pubblica udienza del 12 novembre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Prima di esaminare i singoli motivi di ricorso, al fine di una migliore comprensione della fattispecie in esame, è necessario riepilogare brevemente le circostanze di fatto che hanno poi determinato le censure avverso la nomina della dott.ssa Navach, oggetto del presente ricorso.
La vincitrice, dopo aver superato la fase di preselezione, ha inviato l’istanza di partecipazione il 13 maggio 2014, trasmettendo via Pec, alle ore 9,33, il modello di domanda di ammissione, il curriculum sprovvisto della dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 e il documento di identità non sottoscritto.
Successivamente, alle ore 15,00, ma sempre lo stesso giorno del 13 maggio 2014, la dott.ssa Navach ha consegnato, tramite una persona da lei autorizzata, la restante documentazione (v. relazione amministrazione del 20 marzo 2015).
Infine, il 14 maggio 2014, la stessa ha depositato il curriculum provvisto della dichiarazione e il documento di identità firmato.
2. Con un primo ordine di censure il ricorrente sostiene che la dott.ssa Navach andava esclusa per aver presentato tardivamente la relativa domanda di partecipazione, in quanto sarebbe illegittima la nota con cui sono stati prorogati i termini di presentazione della domanda.
Il motivo è infondato.
In particolare, il bando prevedeva che occorreva presentare la domanda (istanza di partecipazione) “entro dieci giorni liberi dalla data di pubblicazione del citato elenco degli ammessi nel sito web del Comune sezione concorsi”, e quindi entro il 12 maggio 2014, posto che l’elenco è stato pubblicato il 30 aprile 2014.
Tuttavia, contestualmente alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi – e quindi nella stessa data del 30 aprile 2014, quando i termini non erano ancora scaduti – sul medesimo sito web del Comune dove erano stati pubblicati i nominativi dei candidati ammessi, è stato dato avviso, a firma del Dirigente del settore personale, per il quale “i candidati ammessi devono produrre all’ufficio personale, pena l’esclusione dal concorso, entro 10 giorni liberi decorrenti dalla data successiva a quella della presente pubblicazione (dal 30.4.2014) con scadenza 13.5.2014 ore 18,00 apposita istanza …”.
Tale avviso è stato dato non solo per il concorso in esame (come risulta dalla documentazione depositata in atti), ma anche per le altre procedure concorsuali in essere presso il Comune; ciò al fine (dichiarato dal Dirigente comunale nella relazione del 15 maggio 2015) di rispettare la lettera del bando che prevedeva “10 giorni liberi”, e quindi escludendo da questo termine i giorni festivi (quale il 1° maggio e le domeniche).
Il ricorrente lamenta comunque che tale ulteriore termine doveva essere sancito con un provvedimento in forma scritta e che doveva essere pubblicizzato nelle stesse forme del bando ex art. 4 del Regolamento per gli Uffici e Servizi del Comune resistente.
In realtà, l’individuazione del termine non può essere considerata una proroga del termine stesso ma, come sopra rilevato, è una mera specificazione di come debbano essere calcolati i dieci giorni liberi, in sintonia con il rispetto del principio di leale collaborazione e di par condicio tra i concorrenti, posto che lo stesso termine era valido per tutti, come è dimostrato dal fatto che la vincitrice non è stata l’unica che ha depositato la domanda il 13 e quindi nel termine così come precisato.
Inoltre e comunque è da rilevare che la giurisprudenza ha precisato che “una pagina web, facilmente riducibile a “cartaceo” attraverso la sua stampa, ben potrebbe costituire a parere del Collegio un documento informatico di cui all’art. 1 lettera b del d.P.R. 28 dic. 2000 n. 445 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); inoltre ai sensi dell’art. 8 citato dpr il documento informatico è valido e rilevante ad ogni effetto di legge se conforme alle disposizioni del medesimo provvedimento; va aggiunto che l’art. 10 dello stesso dpr come sostituito dall’art. 6 del d.lgs. n. 10/2002 prescrive per il documento informatico l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 del cod. civile con riguardo alle riproduzioni meccaniche prevedendo che le stesse facciano piena prova dei fatti e cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti ed alle cose medesime” (Tar Bari, sez. II, 10 marzo 2011, n. 408).
In sostanza, è legittimo l’avviso posto dal Comune sul proprio sito di indicazione del 13 maggio 2014 quale termine ultimo per il deposito delle istanze di partecipazione.
3. Stabilita la legittimità dell’indicazione della scadenza del termine al 13 maggio 2014, ne consegue che la domanda della dott.ssa Navach è stata presentata nei termini.
In particolare, come risulta dalla relazione del Dirigente comunale del 20 marzo 2015, la stessa ha consegnato tutta la documentazione necessaria il 13 maggio 2014, e quindi nel termine ultimo richiesto dal bando, anche se in due momenti diversi: il primo alle ore 9,33 tramite PEC e il secondo alle ore 15,00 tramite delegato.
A tale proposito, è da precisare che il deposito avvenuto in due momenti diversi non può comportare alcuna illegittimità, posto che nessuna norma sancisce che il concorrente non possa “integrare” la propria domanda successivamente alla prima consegna, qualora comunque sia la domanda che le successive integrazioni siano state presentate, come nel caso in esame, nel termine previsto dal bando.
4. Il ricorrente contesta il “doppio” deposito, rilevando come quello effettuato tramite il delegato, il 13 maggio 2014 alle ore 15,00, non è mai stato acquisito al protocollo dell’ente.
In particolare, il ricorrente ha rilevato come la nota integrativa, con la quale sono stati depositati successivamente i documenti, non possa aver alcun valore giuridico perché non ha un numero di protocollo autonomo.
Il bando, art. 3 punto 2, prescrive “la domanda dovrà pervenire, inderogabilmente, entro e non oltre i termini sopraindicati debitamente sottoscritta, … mediante: – raccomandata A/R, – corriere espresso, – consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo …; Posta Elettronica Certificata (PEC) in caso di domanda inoltrata mediante corriere espresso la domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo … entro il sopracitato termine … A tali effetti, l’ufficio comunale del protocollo rilascerà al corriere o al latore del plico, al loro richiesta, ricevuta di accettazione riportante giorno ed ora di deposito…”.
Nel caso in esame, come detto, la vincitrice ha dapprima inviato via Pec la prima parte della domanda (con particolare riferimento al modello di domanda di ammissione, al curriculum vitae e al documento di riconoscimento) e, in un secondo momento, vista la dichiarata difficoltà a provvedere alla scannerizzazione, ha depositato la restante parte, e cioè tutti i documenti comprovanti i propri titoli (v. relazione amministrazione 20 marzo 2015).
È da rilevare che proprio la lettera del bando, ai fini della prova della consegna della domanda a mezzo latore (come nel caso in esame), richiede che vi sia una “ricevuta di accettazione riportante giorno ed ora di deposito”, senza prescrivere alcunché in relazione al protocollo.
Pertanto, la prova dell’avvenuta consegna della domanda è la ricevuta di accettazione. E questo è confermato anche dalla previsione del bando, per la quale “per la trasmissione mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento farà fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante”, laddove non avrebbe senso ritenere che in un caso la prova è data dal timbro al momento della spedizione e nell’atra, cioè in caso di consegna diretta, occorre qualcosa di ulteriore rispetto al timbro di accettazione da parte dell’ufficio comunale.
Nel caso in esame, non è contestato che sul secondo deposito della domanda (quello contenente la documentazione) vi sia apposto un timbro del Comune, siglato dal personale ricevente, e con l’annotazione della data e dell’ora della consegna (13-5-2014 ore 15,00).
In sostanza, l’apposito timbro attestante l’avvenuta ricezione della domanda comporta la prova della regolarità dell’avvenuta consegna nella data e nell’ora richiesti dal bando.
Inoltre, il timbro dell’avvenuta ricezione con l’apposizione della sigla del ricevente, deve considerarsi un documento fidefaciente sino a querela di falso, e come tale non è in questa sede contestabile.
Ad ogni buon conto, è da rilevare che la domanda presenta l’apposizione del riferimento al numero di protocollo, e che le problematiche inerenti al protocollo informatico (evidenziate dalla relazione dell’amministrazione del 15 maggio 2015), non possono andare a discapito del concorrente.
Per quanto riguarda la giurisprudenza del Consiglio di Stato, citata dal ricorrente, con la quale si afferma la rilevanza del numero di protocollo ai fini della verifica della certezza legale dell’avvenuta ricezione, è da rilevare come questa si riferisca a fattispecie diverse, e cioè a ipotesi di individuazione della data rilevante quale dies a quo per il computo dei termini. Quindi i principi enunciati non possono applicarsi al caso di specie, posto che nell’ipotesi in esame si discute del termine finale entro cui va effettuato un adempimento.
5. Infondato è anche il motivo con si sostiene la necessità dell’esclusione della vincitrice, per dichiarazioni non veritiere, per aver prodotto copia del documento di identità privo della sottoscrizione e curriculum vitae privo della dichiarazione sostitutiva.
La produzione di un documento di identità a corredo di una dichiarazione imposta dal bando ha la funzione di creare un collegamento identitario tra l’autore della dichiarazione e il titolare del documento di identità personale prodotto in copia, in modo da fornire un principio di prova sull’effettivo autore della dichiarazione
In caso di irregolarità, non vi è ragione per non applicare le regole generali in materia di dichiarazioni sostitutive (art. 71 d. P. R. cit.), secondo cui “qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità” e che “questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione” (Cons. St., sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2366).
In relazione a tale principio, la giurisprudenza, in caso di allegazione di un documento d’identità non più in corso di validità – fattispecie a parere del Collegio assimilabile al caso di specie – ha chiarito che “Ai sensi dell’art. 38 d. P. R. n. 445 del 2000, la domanda o la dichiarazione presentata alla p. a. (nella specie nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di opere pubbliche di servizi) può essere – anziché sottoscritta innanzi al dipendente addetto a riceverla – sottoscritta ed accompagnata da “copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”. La circostanza che sia stata allegata copia fotostatica di un documento scaduto non importa l’inesistenza della dichiarazione, ma semplicemente la sua irregolarità, che, in forza del successivo art. 71, impone al funzionario competente a ricevere la documentazione di darne notizia all’interessato, al fine della regolarizzazione o del completamento della dichiarazione” (Cons. St., sez. V, 11 novembre 2004, n. 7339).
E ciò anche in applicazione dei principio di proporzionalità, di derivazione europea, che impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.
In relazione a tale principio la giurisprudenza ha precisato che “Alla luce di tale principio, nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale in relazione all’effettivo bilanciamento degli interessi. Date tali premesse, la proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell’azione amministrativa ed, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità. In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso “nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale” (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284). Parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali dell’azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): l’amministrazione, in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali. In virtù di tale principio, l’azione dei pubblici poteri non deve essere censurabile sotto il profilo della logicità e dell’aderenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: da ciò deriva che l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza. Sul punto, la giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che il criterio di ragionevolezza impone di far prevalere la sostanza sulla forma qualora si sia in presenza di vizi meramente formali o procedimentali, in relazione a posizioni che abbiano assunto una consistenza tale da ingenerare un legittimo affidamento circa la loro regolarità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n. 5609; id. 18 agosto 2009 n. 4958; id. 2 ottobre 2007, n. 5074)” (così Cons. St., sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 964).
Posti questi principi, è da ritenere che nel caso in esame, l’irregolarità sia sanabile, con la conseguenza che non si può ritenere che la controinteressata dott.ssa Navach abbia presentato una dichiarazione falsa, anche in considerazione del fatto che la firmataria della domanda in questione è proprio la persona risultante dal documento di identità non firmato.
Quanto detto vale anche per la mancanza nel curriculum della dichiarazione sostitutiva.
6. Il ricorrente contesta poi la regolarizzazione dei suddetti documenti (fotocopia documento di identità e curriculum) avvenuta nel giorno successivo.
Il bando, all’art. 2, comma 7, prevede “In caso di difformità del contenuto della domanda di partecipazione, dei documenti, titoli e dichiarazioni allegati rispetto a quanto indicato nel comma 4 del presente articolo, possono essere sanati i vizi relativi: c) alla mancata allegazione dei documenti indicati nel precedente comma 5 del presente articolo: in tali casi l’amministrazione procedente invita, per una sola volta, il candidato a sanare i vizi, assegnando un termine perentorio non superiore a cinque giorni liberi entro il quale il candidato deve provvedere a depositare presso l’Ufficio comunale del protocollo, esclusivamente a mezzo corriere o latore, il plico contenete i nuovi documenti, titoli e dichiarazioni”.
L’art. 5 elenca i documenti che devono essere allegati alla domanda e tra questi vi è “a) la fotocopia del documento d’identità in corso di validità debitamente sottoscritto; … d) curriculum formativo … reso nella forma della dichiarazione sostitutiva”.
Da quanto sopra riportato emerge all’evidenza come lo stesso bando prevedesse, attraverso l’utilizzo del soccorso istruttorio, la regolarizzazione di questi documenti e quindi non può essere ravvisata alcuna illegittimità nel caso del deposito degli stessi nel giorno seguente.
Sostiene poi il ricorrente che, in questo caso, non è ravvisabile alcun soccorso istruttorio, posto che non è dimostrata la richiesta dell’amministrazione e comunque questa sarebbe dovuta intervenire attraverso una fase procedimentalizzata.
In realtà, risulta – dalla relazione del Comune del 20 marzo 2015 depositata a seguito di ordinanza istruttoria – che la dott.ssa Navach è stata invitata “per le vie brevi” a regolarizzare la propria domanda; anche a voler ritenere la necessità di un invito formale, il fatto che tale invito sia stato fatto “per le vie brevi” non può comportare certo l’illegittimità del deposito effettuato dalla vincitrice, proprio per la centralità che oggi assume il principio del soccorso istruttorio, volto a garantire la massima partecipazione alle gare e a “evitare che l’aggiudicazione degli appalti avvenga sulla base di inutili formalismi, che sviano dal raggiungimento del miglior risultato sostanziale senza nulla aggiungere alla trasparenza dell’attività amministrativa; di qui la conclusione che il soccorso istruttorio può giungere fino al completamento di dichiarazioni esistenti” (così Cons. St., sez. V, 11 settembre 2015, n. 4249).
Comunque anche alla censura in esame si devono applicare i principi enunciati precedentemente (par. 3), per i quali l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza.
Ciò che conta è che l’obiettivo posto alla base del soccorso istruttorio, e quindi la volontà di favorire la massima partecipazione, venga raggiunto; in sostanza, il rispetto della forma non sarebbe funzionale al perseguimento della finalità sostanziale.
7. Con un ulteriore motivo di censura il ricorrente lamenta l’illegittimità del deposito avvenuto attraverso il soccorso istruttorio, in quanto è stato effettuato via Pec e non attraverso il deposito “a mezzo corriere o latore” così come previsto dal bando.
È da rilevare anzitutto che questa previsione non è a pena di esclusione.
Inoltre, proprio il fatto che il bando ha previsto che la domanda potesse essere inviata a mezzo PEC, porta a ritenere che la mancata previsione della PEC per l’invio delle integrazioni sia dovuta a una mera svista; e questo anche alla luce del fatto della progressiva equiparazione, anche a livello normativo, della notifica a mezzo PEC alla notifica a mezzo posta.
8. Stabilita la legittimità della partecipazione della dott.ssa Navach al concorso in esame, occorre esaminare le censure proposte avverso l’attribuzione dei punteggi.
In particolare, il ricorrente sostiene che il Comune ha attributo alla dott.ssa Navach un punteggio errato, con particolare riferimento alla valutazione dei titoli.
Anche queste censure sono infondate.
È da rilevare anzitutto che la Commissione, con determina del 26 gennaio 2015, ha proceduto alla rettifica del punteggio, e conseguente riapprovazione della graduatoria, in relazione alla errata attribuzione di 0,50 punteggi per gli anni di servizio.
Per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi relativi all’iscrizione in albi e registri, e a quelli inerenti i corsi di specializzazione di durata annuale il ricorrente contesta l’attribuzione alla dott.ssa Navach di n. 6 punti.
Tuttavia, è da rilevare la correttezza dell’operato della Commissione che ha attribuito 3 punti per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati e 3 per il diploma di specializzazione biennale in scienze delle autonomie costituzionali.
Corretto è anche l’operato laddove la Commissione ha attribuito n. 2 punti alla candidata Navach per la voce “pubblicazioni, partecipazioni a convegni come relatori attinenti al ruolo da ricoprire, docenze”.
Ed invero, la Commissione ha riconosciuto, nell’ambito della sua discrezionalità tecnica, meritevoli di questo punteggio la pubblicazione sulla rivista LexItalia.it, nonché le docenze, svolte presso l’Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Fasano e presso l’organismo formativo dante Alighieri; istituti che non possono essere definiti “associazioni sconosciute” così come ritiene il ricorrente, posto che il primo è un liceo e il secondo è accreditato dalla Regione Puglia.
In conclusione, risulta corretto il punteggio complessivo attribuito alla dott.ssa Navach a seguito della riapprovazione della graduatoria con l’eliminazione di 0,50 punti.
9. La legittimità del punteggio attribuito alla dott.ssa Navach esime il Collegio dall’esaminare le censure, proposte dal ricorrente, in ordine alla mancata attribuzione di alcuni punti, posto che, anche a voler attribuirgli tutti i punteggi richiesti, il ricorrente non supererebbe la prova di resistenza, e quindi non supererebbe in graduatoria la vincitrice.
10. Infine, il ricorrente ha chiesto, nel proprio ricorso, l’accoglimento del ricorso in funzione dell’interesse di collocarsi in prima posizione in graduatoria, vincendo così il concorso e, in subordine, l’accoglimento del ricorso in funzione dell’interesse di collocarsi in seconda posizione in graduatoria.
La domanda principale, per quanto sopra detto, è infondata.
Quanto a quella formulata in via subordinata, questa risulta inammissibile in quanto il ricorrente non ha giustificato il proprio interesse concreto e attuale a collocarsi al secondo posto.
Pertanto, a fronte di una mancata giustificazione, l’interesse azionato deve essere qualificato come interesse di mero fatto.
11. In conclusione, il ricorso principale è in parte inammissibile e in parte da respingere, mentre i ricorsi per motivi aggiunti devono essere respinti.
Tutti i ricorsi incidentali proposti dalla dott.ssa Navach sono improcedibili, in quanto sostanzialmente condizionati dall’accoglimento del ricorso principale o dei motivi aggiunti.
Anche il ricorso incidentale proposto dal dott. Laddomada deve essere dichiarato improcedibile, in quanto anche questo condizionato dall’accoglimento del ricorso principale o dei motivi aggiunti.
12. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, così come liquidate nel dispositivo, nei confronti del Comune e della dott.ssa Navach.
Compensa nei confronti delle altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso principale come in epigrafe proposto lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione.
Respinge i ricorsi per motivi aggiunti.
Dichiara improcedibili i ricorso incidentali proposti dalla dott.ssa Navach e dal dott. Laddomada.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali, nei confronti di della dott.ssa Navach e del Comune, che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna parte.
Compensa le spese tra le restanti parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2016
IL SEGRETARIO