Giuseppe Vitiello (foto: fonte la rete) lo scorso gennaio comunicò di essere uscito assolto dal caso per il quale il procedimento è durato quattro anni circa. Si trattava di un processo a carico dell’ex presidente della Pignataro Patrimonio (Vitiello appunto) e dell’ex sindaco di Pignataro Maggiore, Comune del casertano: Giorgio Magliocca, esponente di Alleanza nazionale. I capi di imputazione, a vario titolo: dalla gestione dei rifiuti senza autorizzazione al mancato smaltimento dei fanghi del depuratore, al mancato svolgimento di analisi di controllo, alla immissione di acque reflue nei canali circondanti il depuratore comunale di Pignataro Maggiore. Peraltro, poiché “il fatto non sussiste”, è andata a finire con l’assoluzione.
Da assolto, Giuseppe Vitiello, 59enne di Torre Annunziata, si è candidato alle elezioni regionali della Puglia, nella lista dei Verdi, in provincia di Bari. Da assolto fino a qualche giorno fa: perché stando al dispositivo di sentenza risalente al 13 maggio, Vitiello è stato condannato dal giudice monocratico di Santa Maria Capua Vetere ad un’ammenda di diecimila euro.
In Puglia, Vitiello (si evince dal curriculum) è stato ed è impegnato in vari progetti riguardanti l’ambiente: la coltivazione di canapa a Crispiano si è avviata anche con la sua consulenza ed è attualmente presidente del centro studi e servizi ambientali di Francavilla Fontana.
Di seguito il dispositivo della sentenza del 13 maggio scorso e, a seguire, la presentazione che fa di se stesso, per la candidatura al consiglio regionale della Puglia, Gioseppe Vitiello. Entrambi i documenti sono in formato pdf. A seguire ancora, la norma di legge che è stata violata da Giusppe Vitiello, stando alla sentenza di primo grado del giudice monocratico di Santa Maria Capua Vetere:
Decreto legislativo 152/2006, articolo 56 comma 1, 2, 3 e 4:
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e’ punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e’ punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e’ destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale e’ realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche’ nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.