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Violato rispetto dei beni del cittadino, condannata l’Italia Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza di luglio

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Anche se la decisione è del 4 luglio scorso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (causa Zappa sas contro Italia nel ricorso n. 43842/11) ha condannato lo Sato italiano per aver violato il c.d. “rispetto dei beni del cittadino”.

Principio, quest’ultimo, affermato in un brevissimo articolo della Convenzione Europea dei diritti umani (meglio detta CEDU) all’art. 1 del protocollo addizionale siglato a Parigi nel 1952 e che recita “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni”.
Sulla questione un breve intervento dell’Avv. Angelo Lucarella il quale da anni, ormai, segue con attenzione l’evoluzione del diritto comunitario e l’interazione di esso con quello nazionale italiano (in particolare amministrativo e tributario).
“La sentenza della Corte Europea è davvero molto particolare perché ha sicuramente riflessi sia in ambito amministrativo-espropriativo che in ambito tributario in relazione all’IMU (ex ICI).
In buona sostanza cosa è accaduto?
Ad un cittadino non è stata consentita la disponibilità effettiva della sua proprietà (acquistata regolarmente con atto notarile) mediante una semplice intimazione di rilascio del suolo stesso per presunta occupazione senza titolo stando al fatto già vi era insistente un vincolo da parte della Pubblica Amministrazione.
A distanza di quasi 30 anni (questione iniziata nel 1989) la parola fine, quantomeno da un punto di vista di inviolabilità dei diritti umani, c’è stata.
Ora, soprattutto per il diritto italiano, ci sarà certamente un’incidenza diretta della sentenza.
Si pensi, ad esempio, a tutti quei rapporti tra i Cittadini-Contribuenti e Pubblica Amministrazione in virtù dei quali il possesso vero e proprio del suolo non è esistente (immobili destinati di fatto a pubblico uso, occupazioni strategiche, bonifiche di suoli a destinazione irreversibile, ecc.).
Quindi è ragionevole pensare che si debba fare attenzione ad un paradosso presente nel nostro ordinamento giuridico in materia di ICI-IMU: è tenuto a pagare l’imposta il possessore effettivo (art. 1, co. 2, del D.Lgs. 504/1992) e non già colui che è semplicemente proprietario il quale, proprio per le casistiche prima evidenziate, potrebbe nella realtà dei fatti non avere disponibilità e godimento alcuno del bene.
Si prospetta in materia, con ogni probabilità, una fase molto incandescente se non altro nell’ambito delle dinamiche tributarie”.


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