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Lecce, sentenza del giudice di pace: a rischio nullità i verbali della polizia locale Difetto di notifica

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Dopo la sentenza del Giudice di Pace di Lecce, pubblicata ieri, sono rischio annullamento tutti i verbali elevati dalla Polizia Municipale del Comune di Lecce.

Per il Giudice di Pace di Lecce (dott.ssa V. R. Cerfeda) risulta infatti fondato, tra gli altri, il motivo di ricorso sulla nullità del verbale per difetto di notifica, avanzato dal difensore del ricorrente, l’Avv. Alfredo Matranga, in quanto la società privata di recapito delegata dall’amministrazione comunale “non pare potersi intendere quale concessionaria individuata dalla direzione Provinciale delle Poste ex art. 29 DPR 156/73, atte al recapito degli espressi, non potendo rientrare, da tanto, nelle forme alternative legittime di notificazione mediante Ufficio Postale anziché mediante Ufficiale Giudiziario”.

In buona sostanza, per il Giudice la notifica del verbale di accertamento, oltretutto redatto dalla società privata delegata dall’amministrazione leccese, anziché dagli agenti accertatori, non può essere affidata per legge a soggetti diversi da quelli indicati nella citata normativa di riferimento, con la conseguenza che, l’inesistenza giuridica della notificazione, travolge la legittimità del verbale di accertamento, invalidando l’intera procedura di rilevamento, accertamento, contestazione.

Nel caso sottoposto al Giudice, il verbale impugnato, elevato per il presunto attraversamento con semaforo rosso, risulta notificato mediante la società privata Sailpost, con sede alla Via Del Fischione 19 – 56019, in Vecchiano, Provincia di Pisa.

Pertanto, ha proseguito il Giudice, rilevando come, sebbene la legge n. 124 del 2017 ha liberalizzato il settore poste, in realtà, affinché le notifiche effettuate tramite poste private abbiano valore legale, occorre una licenza abilitativa stabilita di concerto con AGCOM e Ministero della Giustizia.

Ed infatti, per il Giudice di Pace “in ossequio a quanto indicato dalla Corte, è da ritenersi che la PA, per procedere alla notifica degli atti giudiziari e tributari, possa avvalersi dell’ausilio di licenziatari privati nel solo caso in cui costoro abbiano richiesto ed ottenuto dal Ministero la concessione della apposita licenza individuale speciale che comprovi il possesso dei requisiti di affidabilità, professionalità ed onorabilità, richiesti dalla legge per la fornitura dei servizi di cui trattasi, a nulla rilevando l’eventuale e, in ogni caso, inidoneo precedente ottenimento di licenze diverse da quelle previste dalla nuova disciplina normativa”. Pertanto, ha concluso il Giudice, non avendo il Comune di Lecce provato in giudizio il possesso di tali licenze da parte della società privata notificatrice, il verbale impugnato va annullato poiché illegittimo.

Il Giudice di Pace ha accolto anche gli ulteriori motivi di illegittimità rilevati dal ricorrente con riferimento all’omologazione dell’apparecchio utilizzato per la rilevazione dell’infrazione, alla mancata contestazione immediata, nonché alla mancanza di certezza sulla commissione dell’infrazione non essendo i rilievi fotografici prodotti dal Comune conformi alle norme di legge.

Per il legale dell’automobilista, l’Avv. Alfredo Matranga, si tratta dell’ennesima dimostrazione di come l’intera procedura di accertamento e contestazione delle infrazioni a mezzo di apparecchiature elettroniche sia completamente inficiata da irregolarità che vanno dal momento della rilevazione sino a quello della notificazione dei verbali, non rispettando le amministrazioni le norme previste dalla legge e mettendo così a rischio di annullamento migliaia di verbali elevati. (leccesette.it)

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