Di seguito un comunicato diffuso dalla Corte Costituzionale di cui oggi viene eletto il nuovo presidente:
La Corte costituzionale ha deciso in camera di consiglio il giudizio
sull’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata “Legge
26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata
delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione: abrogazione totale”.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere
che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario sulla legge n. 86
del 2024, come risultante dalla sua sentenza n. 192 del 2024.
La Corte ha rilevato che l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari.
Ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell’elettore.
Il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione,
risolvendosi in una scelta sull’autonomia differenziata, come tale, e in definitiva
sull’art. 116, terzo comma, della Costituzione; il che non può essere oggetto
di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione
costituzionale.
La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni.
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La Corte costituzionale ha deciso in camera di consiglio i giudizi
sull’ammissibilità dei referendum seguenti:
1) richiesta di referendum abrogativo denominata “Cittadinanza italiana: Dimezzamento
da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne
extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”;
2) richiesta di referendum abrogativo denominata “Contratto di lavoro a tutele crescenti
– disciplina dei licenziamenti illegittimi”;
3) richiesta di referendum abrogativo denominata “Piccole imprese – Licenziamenti e
relativa indennità”;
4) richiesta di referendum abrogativo denominata “Abrogazione parziale di norme in
materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e
condizioni per proroghe e rinnovi”;
5) richiesta di referendum abrogativo denominata “Esclusione della responsabilità solidale
del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore
dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici
propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.
In attesa del deposito delle sentenze, previsto nei prossimi giorni, l’Ufficio
comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto ammissibili i quesiti
referendari perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi
per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto
referendario.