Di seguito un comunicato diffuso da Contramianto:
Già nel 2004 i cofondatori di CONTRAMIANTO Luciano CARLEO e Ignazio BARBUTO avevano pubblicato la seconda stesura di ” Voci: L’amianto negli atti e nelle testimonianze dei lavoratori dell’Arsenale MM di Taranto “ il documento-denuncia in cui si ripercorreva la storia dell’amianto killer in navi e officine e l’insorgenza di malattie asbesto correlate sulla base di documentazione e racconti delle vittime. Una delle voci che raccontava l’ingiustizia del suo ” male brutto ” legato all’amianto era quella di un Arsenalotto lo stesso che sedici anni dopo la morte ha ottenuto giustizia. Riconosciuto dal TAR di Lecce agli eredi di quell’operaio dell’Arsenale MM di Taranto il risarcimento per quel cancro mortale causato dall’amianto. L’Arsenalotto, operaio elettronico , radiomontatore ed elettricista circuitista, della Marina Militare, ucciso nel 2004 da un mesotelioma , il tumore di certezza dell’amianto , aveva già ottenuto la malattia professionale INAIL e il Fondo Vittime Amianto. Sembra ancora di sentire la voce di quell’operaio che nel 2003 mi raccontava il suo dramma << L’ho rincontrato due mesi dopo quasi non lo riconoscevo. Mi dice che sono i cicli della chemioterapia che sta facendo. Gli dico parla piano non ti stancare raccontami tutto con calma. ” Lavoravo sia a terra che a bordo, facevo l’elettronico ma l’amianto era dappertutto. L’usavamo, lo tagliavamo e lo respiravamo a terra e a bordo dove era anche peggio …… Alcune volte al mattino in Arsenale vedevamo un manifesto di lutto (allora per morte oscura ) qualcuno di loro era andato all’altro mondo. Oggi ho io il male brutto >>. La famiglia assistita da CONTRAMIANTO anche dopo la morte del loro caro aveva continuato a lottare per avere giustizia per quella vita strappata. Quarant’anni di lavoro all’Arsenale MM di Taranto in Officine e Navi militari dove l’amianto era notoriamente presente con le sue fibre cancerogene killer. La Sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda negli scorsi giorni condanna il Ministero della Difesa al pagamento di quasi duecentomila euro tra spese giudiziarie e risarcimento, interessi e rivalutazione monetaria , somma spettante agli eredi della vittima per il danno non patrimoniale subito, danno biologico e morale terminale. Il giudizio ha accertato la responsabilità del datore di lavoro ai sensi del combinato disposto degli artt. 2087 c.c. “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” e art. 1218 c.c.” (Responsabilita’ del debitore). Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e’ tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo e’ stato determinato da impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.” Nella sentenza emerge che al lavoratore deceduto non risultano forniti dpi maschere per la difesa dalle polveri di amianto ne il datore risulta aver adottato strumenti idonei ad eliminare le fibre di amianto , testualmente nella sentenza si legge: ” Dunque, in un ambiente chiuso ove è presente la polvere di amianto, gli unici dispositivi di protezione che avrebbero potuto spiegare una qualche efficacia preventiva erano costituiti da maschere idonee a filtrare, nell’atto della respirazione, le fibre di asbesto, impedendone l’accesso ai polmoni del lavoratore; ovvero da strumenti capaci di rimuovere le fibre stesse dall’aria. Orbene, non risulta che alcun siffatto dispositivo sia stato consegnato a – OMISSIS-, né che simili strumenti di bonifica siano stati implementati nei cantieri, anche navali, ove quest’ultimo prestava la propria attività lavorativa.”ed ancora ” Non possono invece avere alcuna rilevanza gli eventuali (e comunque anch’essi non provati con riferimento al – OMISSIS-) “direttive, indottrinamenti e sensibilizzazioni” citati dall’Avvocatura. L’inalazione di amianto, in capo a un lavoratore lasciato privo di protezioni, è conseguenza del semplice e necessario atto del respirare; e non vi sono certo raccomandazioni che possano impedirne il verificarsi. Anche il “monitoraggio” delle condizioni di salute dei lavoratori non ha alcun effetto esimente la responsabilità del Ministero. Invero, il mesotelioma pleurico costituisce una malattia a lunga latenza, nella quale, cioè, possono intercorrere vari decenni tra l’esposizione al materiale tossico e la comparsa della malattia; dunque l’osservazione dello stato di salute durante il periodo lavorativo attivo non svolge alcun ruolo preventivo rispetto alla successiva insorgenza della patologia.” Amianto in navi e officine all’Arsenale MM di Taranto dove le bonifiche secondo gli atti CONTRAMIANTO hanno riguardato interventi di rimozione per oltre mille tonnellate di amianto. Polveri mortali di amianto che hanno fatto centinaia di vittime tra operai civili e militari. Un trend di morte inarrestabile con sempre nuovi casi marina militare di patologie asbesto correlate , con vittime e famigliari che si rivolgono a CONTRAMIANTO segnalando malattie anche mortali causate dall’amianto.