Il 5 per mille è una quota della imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) che il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, in ossequio al principio di sussidiarietà fiscale, può destinare agli enti no profit iscritti presso l’elenco dei beneficiari tenuto dall’Agenzia delle Entrate.
Il 5 per mille è stato introdotto in Italia nel 2006 (art. 1 comma 337 – 340 della Legge n. 266 del 2005) per poi essere riconfermato dalle successive leggi finanziarie. Il meccanismo del 5 per mille però è stato attenzionato dal decreto legislativo n. 111 del 2017 nell’ambito della riforma del Terzo Settore e successivamente sono state varate le regolamentazioni mediante il DPCM del 23 luglio 2020. Vediamo, però, in modo semplice di cosa si tratta.
Le finalità del 5 per mille
In linea di massima, si può che dire che grazie alla devoluzione del 5 per mille è possibile fare del bene finanziando enti che non perseguono finalità lucrative ma solidali. Le finalità della devoluzione del 5 per mille sono però definite espressamente dalla legge.
In estrema sintesi, possono beneficiare di questa donazione gli enti no profit (oltre ad alcune amministrazioni pubbliche) le cui attività rientrano nelle finalità definite dalla legge e possono accreditarsi presso una specifica amministrazione.
Possono rientrare tra i destinatari anche i Comuni, i quali però risultano essere vincolati nella destinazione delle risorse alle proprie attività sociali. In poche parole, la finalità a cui tende il 5 per mille è quella di tendere una mano a tutte quelle organizzazioni che ogni giorno si mettono al lavoro per dare una mano al prossimo oppure svolgono attività che sono socialmente rilevanti.
Come devolvere il 5 per mille
Per devolvere il 5 per mille a un ente benefico ci sono tre modalità principali, ovvero:
- Lavoratori dipendenti e pensionati: i lavoratori dipendenti e i pensionati possono destinare il 5 per mille a un ente del Terzo Settore compilando l’apposita sezione nel modello 730. Questo modello, utilizzato per la dichiarazione dei redditi, consente di esprimere la propria preferenza direttamente in fase di compilazione. È sufficiente, infatti, firmare e inserire il codice fiscale dell’associazione che si ha intenzione di sostenere nella sezione dedicata;
- Titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo: chi possiede una partita IVA e percepisce redditi da impresa o lavoro autonomo, può scegliere il destinatario del 5 per mille tramite il modello Redditi (ex modello Unico). Questo modello è utilizzato per la dichiarazione dei redditi da parte di coloro che non possono avvalersi del modello 730, come liberi professionisti e imprenditori. Anche in questo caso, sarà necessario inserire il codice fiscale dell’ente prescelto nella sezione specifica del modello;
- Contribuenti non tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi: coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi (ad esempio, chi percepisce solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta) possono comunque destinare il proprio 5 per mille. In questo caso, bisogna utilizzare la scheda allegata alla Certificazione Unica (ex CUD). In seguito alla compilazione, la scheda deve essere consegnata in busta chiusa a un ufficio postale, che provvederà a trasmetterla gratuitamente all’agenzia delle Entrate. In alternativa, ci si può rivolgere a un intermediario abilitato (come un commercialista o un CAF), oppure completare la procedura direttamente online, se si dispone delle credenziali per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Gli obblighi di rendicontazione del 5 per mille
Gli enti che percepiscono il 5 per mille non sono liberi di spendere le somme ricevute come meglio credono. Tutte le organizzazioni beneficiate, infatti, a prescindere dall’ambito in cui operano, sono per legge tenute all’obbligo di rendicontazione.
Più precisamente, sono tenute a predisporre un rendiconto che descriva analiticamente l’uso delle somme ricevute e una relazione illustrativa che metta nero su bianco le attività poste in essere con l’utilizzo delle somme percepite.