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Il marito che tocca la moglie nelle parti intime mentre lei dorme e non vuole avere rapporti, commette violenza sessuale Sentenza di Cassazione. Sportello dei diritti: "decisione esemplare"

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Di seguito un comunicato diffuso dallo Sportello dei diritti, che ha sede nazionale a Lecce:

La Cassazione penale ancora una volta dura nei confronti di quei mariti che tentano di avere rapporti non consenzienti con le mogli anche quando queste non ne vogliono più avere. E la condanna che gli spetta è quella per violenza sessuale. In particolare, per la sentenza 48335/17, depositata il 20 ottobre dalla terza sezione penale della Cassazione, integra gli estremi dell’articolo 609 bis del codice penale la condotta del coniuge che approfitta che la moglie sta dormendo per toccarla nelle parti intime, visto che la donna da tempo non vuole più avere rapporti. Ed è sufficiente a configurarsi tale reato già quando l’uomo pone le mani mezzo alle gambe della donna: la condotta ha indubbia valenza sessuale in quanto investe senz’altro una zona erogena della corpo. Nella fattispecie è stato respinto il ricorso dell’uomo che era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale di Forlì che dalla Corte d’Appello di Bologna. Dall’istruttoria dibattimentale era emerso, infatti, che l’imputato aveva risposto con la forza e il fattore-sorpresa ai rifiuti della donna, la quale gli aveva persino fatto scrivere dall’avvocato anche in merito al suo rifiuto di avere rapporti intimi con il partner. In un primo episodio aveva avuto un rapporto sessuale non consenziente mentre la donna stava dormendo, il tutto di fronte all’esplicito dissenso della signora motivato dal perdurare di una situazione familiare davvero difficile. Ricorda, a tal proposito, la Suprema Corte che nei rapporti sessuali fra maggiorenni gli atti sessuali possono essere compiuti soltanto con un consenso di entrambi che deve sussistere al momento iniziale e permanere durante l’intero corso dell’atto. E la manifestazione del dissenso può essere anche non esplicita e intervenire durante il rapporto. A integrare il reato risulta sufficiente qualsiasi costrizione sul piano psico-fisco, mentre non rileva che fra le parti esista un rapporto di coppia, all’interno del matrimonio o di fatto. Anche la minaccia o l’intimidazione «attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, può esser sufficiente ad integrare, senza neppure necessità di protrazione nel corso della successiva fase della condotta tipica dei reati in  esame, gli estremi della violenza». Quanto alla natura sessuale del porre le mani in mezzo alle gambe mentre si dorme per gli ermellini non vi è dubbio: «l’atto compiuto ha una indubbia valenza sessuale investendo la condotta una zona erogena del corpo». Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, si tratta di una decisione esemplare e che dovrebbe essere portata a conoscenza di tutti quei mariti violenti che tentano di approfittare in maniera subdola e violenta delle proprie mogli.

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