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Diagnostica sanitaria, impugnata la legge della Puglia Dal governo

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Di Nino Sangerardi:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ricorre in Corte Costituzionale tramite l’Avvocatura dello Stato “affinché la Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art.23 comma 1 della Legge Regionale della Puglia n.30 del 30 novembre 2022(assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024)”.

Gli Avvocati statali rilevano, tra l’altro, che dalla normativa in capo allo Stato e dalla disciplina attuativa datane con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni e con il Decreto Ministeriale del 30 novembre 2021, emerge che la soglia minima annuale di prestazioni richieste ai laboratori di diagnostica, è divenuta al tempo stesso presupposto per  la riorganizzazione della rete e requisito per mantenere l’accreditamento istituzionale con il Sistema sanitario nazionale.

Detta soglia prevista dal legislatore statale è, appunto, di un volume di attività di 200.000  esami di laboratorio complessivamente erogati ogni anno ed è da intendersi come riferita all’attività di ciascuna singola struttura sanitaria erogante prestazioni di diagnostica di laboratorio.

Si rammenta inoltre che il processo di riorganizzazione “della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio “ costituisce un principio fondamentale posto dal Legislatore al fine dell’efficientamento complessivo del Sistema sanitario, secondo le direttrici evidenziate in sede di convenzione tra Stato e Regioni firmata il 23 marzo 2011.

“Pertanto la disposizione della Legge qui impugnata—è scritto nel documento del Presidente Consiglio dei Ministri—nel prevedere che l’anzidetta soglia di 200.000 prestazioni/anno, definito come “valore soglia di efficienza delle duecentomila prestazioni che le strutture private accreditate devono garantire ai fini della contrattualizzazione all’interno dell’aggregazione”, possa essere “riferito alla aggregazione e non già alla singola struttura”(così testualmente). Essa si pone dunque in frontale contrasto con tutte le previsioni normative dianzi richiamate, e da ultimo con il D. M. Salute del 30 dicembre 2021, il quale ha parimenti chiarito che la “soglia minima di efficienza operativa di 200.000 prestazioni” vada calcolata “ sulla base della quota di produzione resa dalle singole strutture di laboratorio”.

Trattasi di prescrizioni che costituiscono principi fondamentali stabiliti dal Legislatore statale nella materia concorrente della “tutela della salute” di cui all’articolo n.117, terzo comma, della Costituzione : ad esso è dunque da ascriversi il principio fondamentale secondo cui la soglia minima di funzionamento dei laboratori di diagnostica(fissata per perseguire l’operosità del settore) deve essere riferita a ciascuna struttura sanitaria, in ragione delle ripercussioni, in campo applicativo, che lo stesso principio ha in termini di efficienza del sistema, ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse strumentali e risparmio sui costi di gestione del Sistema sanitario nazionale.

In conclusione, l’Avvocato dello Stato Giancarlo Caselli chiede ai Giudici Costituzionali di accogliere l’impugnativa e riconoscere l’illegittima costituzionale della norma in capo alla Regione Puglia a fronte dell’articolo n.117 della Costituzione, nonché dell’articolo n.1 comma 796 della Legge n.296/2006 e dell’articolo n.29 del Decreto Legge n.73/2021.

 


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