Con un escavatore si sono presentati allo sportello bancomat di via Silvio Pellico, lo hanno sradicato e, caricato su un autocarro, se lo sono portato. Svuotato di tutti i soldi, hanno lasciato tutto in una zona di campagna, dopo il furto nella notte a Lizzano, nel tarantino. Ritrovamento dello sportello bancomat, da parte dei carabinieri. C’era solo quello.
Siamo in presenza di una situazione, spesso, assurda: i ladri fanno e disfano, con gli sportelli bancomat, i disabili non ci possono arrivare. Tanto Che è stato necessario ricorrere al giudice, fino alla sentenza di Cassazione che, appunto, fa giustizia. Di seguito il comunicato diffuso da Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei diritti che ha sede nazionale a Lecce:
L’agenzia dell’istituto di credito deve adeguare lo sportello in modo che possa beneficiare del servizio anche chi è costretto sulla sedia a rotelle. È quanto emerge dalla sentenza 18762/16, pubblicata il 23 settembre dalla terza sezione civile della Cassazione. L’accesso e la fruibilità del servizio bancomat, in edifici pubblici o privati, deve essere “assicurato” in favore delle persone con disabilità mediante la rimozione di tutti gli ostacoli architettonici e questo deve avvenire anche in mancanza di “norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche tecniche che luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio o parti di questo debbano avere per consentire l’accesso”. Diversamente, la persona diversamente abile può rivolgersi al giudice chiedendo la tutela antidiscriminatoria, che ben può essere azionata nei confronti dei privati oltre che delle amministrazioni pubbliche. Accolto il ricorso proposto dal correntista della banca proposto ai sensi dell’articolo 3 della legge 67/2006 contro la discriminazione delle persone diversamente abili. Non conta che il regolamento di cui al dm 236/89 non contenga norme di dettaglio per predisporre lo sportello all’utilizzo da parte di chi ha «ridotta o impedita capacità motoria»: la barriera architettonica va eliminata in quanto costituisce un ostacolo al comodo e autonomo utilizzo del servizio Atm e pone il cliente della banca in posizione di svantaggio rispetto agli altri. Sta al giudice del merito individuare i criteri tecnici da seguire, magari avvalendosi di altri regolamenti sopravvenuti, se risultano utili; è rimessa alla sua alla sua discrezionalità l’adozione di ogni altro provvedimento necessario a far cessare gli effetti della discriminazione. E spetta al giudice del rinvio stabilire anche se il correntista ha diritto a essere risarcito dalla banca per non aver potuto finora ritirare i soldi allo sportello: bisogna verificare se sussistono gli estremi della responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 Cc. L’istituto di credito rischia la pubblicazione della sentenza di condanna su di un quotidiano locale. La parola torna alla Corte d’appello in diversa composizione. Importante sentenza della Cassazione, commenta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che rende obbligatorio il bancomat a misura di disabile. Si spera che le banche vorranno tenerne conto, visto che in parte finora non lo fanno.