Di seguito il testo della sentenza del Consiglio di Stato:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8285 del 2017, proposto da: Mauro Bello, rappresentato e difeso dall’avvocato Donato Antonio Muschio Schiavone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cinzia Passero in Roma, via Pinturicchio n. 23; contro Comune di Martina Franca e Ufficio Centrale Comune di Martina Franca Provincia di Taranto, non costituiti in giudizio; Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo Taranto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui legalmente domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nei confronti di Antonella Scialpi, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Anna Ponzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18; per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE – SEZIONE I n. 01668/2017, resa tra le parti Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Taranto e di Antonella Scialpi; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Donato Antonio Muschio Schiavone, Daniela Anna Ponzo e l’Avvocato dello Stato Wally Ferrante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
E’ stato impugnato, mediante il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale di Martina Franca (TA), formato all’esito della competizione elettorale svoltasi nei giorni 11 e 25 giugno 2017 (rispettivamente: primo turno e turno di ballottaggio), nella parte in cui risultava proclamato eletto alla carica di consigliere comunale il sig. Bello Mauro, candidato nella lista n. 4 “Movimento Pino Pulito per Martina”, con una cifra individuale pari a 3.285, in luogo della sig.ra Scialpi Antonella, candidata nella lista n. 7 “Forza Italia”, con una cifra individuale di 3.328: entrambe le liste, va precisato, erano collegate al candidato Sindaco “Pulito Giuseppe detto Pino”, non eletto al primo turno né ammesso a quello di ballottaggio, e non si aggregavano al turno di ballottaggio con alcuno dei due candidati ammessi ad esso, ovvero i sig.ri Ancona e Pizzigallo. Il T.A.R., dopo aver respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal controinteressato, ha accolto la domanda di annullamento proposta dalla ricorrente e proceduto alla correzione del risultato elettorale nei sensi da essa auspicati. Il giudice di primo grado ha in particolare rilevato che, assegnando i tre seggi disponibili per la coalizione formata dalle 4 liste facenti capo al candidato Sindaco Giuseppe Pulito (dovendo detrarsi, dai 4 seggi complessivamente spettanti, quello da attribuire a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 74, comma 11, d.lvo n. 267/2000) sulla base della cifra elettorale di ciascuna delle liste collegate (ergo, dei rispettivi quozienti), per poi assegnare quelli di pertinenza di ciascuna lista collegata, in tal modo determinati, sulla base della cifra individuale dei candidati consiglieri ad essa appartenenti, l’Ufficio Elettorale era incorso in “errore metodologico, consistente nell’individuare i seggi sulla base della cifra elettorale, e non invece, della cifra individuale”: ciò in quanto “quello dei quozienti più alti è un criterio di carattere generale, che non contempla invece il caso in cui si debba operare la c.d. prededuzione in favore del candidato sindaco non eletto”. Pertanto, acclarato che la ricorrente Antonella Scialpi, appartenente alla lista Forza Italia, aveva conseguito una cifra individuale più alta (pari a 3.328) del candidato per la lista “Movimento Pino Pulito” Mauro Bello (3.285), ha corretto il risultato elettorale nel senso dell’attribuzione alla prima del terzo (ed ultimo) seggio, già assegnato al secondo. Quest’ultimo ha quindi impugnato la sentenza, reiterando le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo formulate in primo grado (e respinte dal T.A.R.) e deducendone, nel merito, l’erroneità. L’appellata Scialpi Antonella si oppone all’accoglimento dell’appello, eccependone anche l’inammissibilità, sulla scorta della dedotta genericità dei motivi di appello. Tanto premesso, all’esito dell’udienza di discussione, l’appello è stato trattenuto dal collegio per la decisione di merito. DIRITTO L’appellante sig. Mauro Bello si è candidato alle elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Martina Franca (TA), svoltesi nei giorni 11 e 25 giugno 2017, nell’ambito della lista “Movimento Pino Pulito”, facente parte di una coalizione di complessive 4 liste collegate al candidato Sindaco Giuseppe Pulito detto Pino. Le elezioni, che si sono articolate nel primo turno e nel turno di ballottaggio, hanno visto l’affermazione quale Sindaco del candidato sig. Francesco Ancona, mentre il candidato alla carica di Sindaco sig. Giuseppe Pulito non è stato ammesso al turno di ballottaggio né le liste della relativa coalizione (tra cui quelle di appartenenza dell’appellante e della controinteressata) hanno effettuato alcun apparentamento con i candidati ad esso ammessi. L’Ufficio Elettorale, determinato in 4 il numero dei seggi spettanti alla coalizione delle liste collegate al candidato Sindaco Giuseppe Pulito ed in 3 il numero di quelli disponibili per i candidati consiglieri, dovendo essere detratto quello spettante al candidato Sindaco non eletto, ha operato la ripartizione degli stessi tra le liste della coalizione sulla base della rispettiva cifra elettorale, ai sensi dell’art. 73, comma 9,
d.lvo n. 267/2000 (ovvero dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista collegata, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, per 1, 2, 3, 4, …, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste, determinando in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista): quindi, attribuiti due seggi alla lista “Movimento per Pino Pulito”, titolare dei due quozienti più alti (rispettivamente: 2.970 e 1.485), e il restante seggio alla lista “Forza Italia”, titolare del terzo quoziente più alto (2.850), ha assegnato i due seggi della lista “Movimento per Pino Pulito”, rispettivamente, ai candidati sig.ri Pasqua D’Ignazio e Mauro Bello, ed il terzo seggio, spettante alla lista “Forza Italia”, al candidato sig. Giacomo Conserva. Tale modus procedendi è stato ritenuto dal T.A.R. difforme dal relativo paradigma normativo, il quale privilegerebbe, almeno nell’ipotesi in cui occorra procedere alla “prededuzione” del seggio spettante al candidato Sindaco non eletto, quale criterio di assegnazione dei seggi, quello incentrato sulla cifra individuale dei candidati consiglieri, a discapito di quello correlato alla cifra elettorale delle liste: pertanto, avendo l’originaria ricorrente conseguito una cifra individuale più elevata di quella ottenuta dall’originario controinteressato, ha dichiarato la spettanza alla prima del terzo seggio, correggendo negli stessi termini il risultato elettorale. Tanto premesso, deve in primo luogo esaminarsi l’eccezione di inammissibilità dell’appello articolata dalla controinteressata, sulla scorta del fatto che “il secondo motivo di appello, da pag. 13 a pag 28, reca un unico solo generico motivo:
Marco Lipari, Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore