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Engine club e Franzi Baroni “assolti per non aver commesso il fatto” Sentenza di primo grado a Taranto per l'organizzazione di Martina Franca e il dj tarantino: i dischi sequestrati dalla Guardia di finanza potevano essere usati

sentenza

Di seguito un comunicato diffuso da Engine:

“Assolti per non aver commesso il fatto” così recita la sentenza del Tribunale di Taranto n. 815/2015 emessa dal giudice dr.ssa Paola Morelli , Pubblico Ministero dr.ssa Maristella Marasco nei confronti dell’Engine in persona del presidente Roberto Liuzzi e di Franzi Baroni.
L’avvocato Ernesto Bucci ha difeso Franzi Baroni mentre l’avvocato Martino Ruggieri per Roberto Liuzzi nella sua qualità di presidente dell’Engine.
IL FATTO – Da un controllo il il 31 gennaio 2010 in una serata musicale dell’Engine la Guardia di Finanza di Taranto sottopose ad un controllo Franzi Baroni, deejay della serata in oggetto riscontrando n. 210 supporti magnetici privi del sigillo della SIAE, sequestrandoli e denunciando lo stesso Franzi Baroni ed il presidente dell’Engine Liuzzi Roberto in base alla legge 633/1941 art. 110 c.p. e 171bis comma 2 perché in concorso fra loro ed al fine di trarne profitto li avevano masterizzati . In quella occasione il deejay fece presente che era in possesso di oltre 20.000 dischi in vinile e cd originali e per comodità furono estratti dagli stessi alcuni brani per ogni cd per poter agevolmente realizzare la serata. Facilmente rilevabile recandosi immediatamente presso il domicilio del deejay. Questa ipotesi fù scartata dai militari, dicendo che non vi era tempo per recarvisi. Il giorno dopo Franzi Baroni scattò delle foto dove era facilmente verificabile la data e la quantità di cd e dischi in vinile originali nella propria disponibilità.
La sentenza recita: “l’uso, da parte del deejay, della copia di lavoro, cioè una copia priva del contrassegno SIAE, contenente i singoli brani musicali che egli dovrà riprodurre nel corso della serata, realizzata direttamente dal CD o dal disco in vinile originale in suo possesso, ha natura personale, in quanto il supporto stesso non viene realizzato per scopo di lucro, ovvero per la cessione a terzi. Tale duplicazione, peraltro, non è abusiva, in quanto è consentita dagli artt. 71sexies e 71septies della legge 22.04.1941 n 633, i quali autorizzano proprio la realizzazione della copia privata sui supporti (cd, hard disk, nastri etc) in virtù del legittimo possesso o accesso all’opera di ingegno, effettuato attraverso il pagamento anticipato di un compenso sui supporti in oggetto. Compenso che, è stato previsto proprio per remunerare gli aventi diritto, anche in previsione di una copia privata e quindi autorizzata. Il cd originale ed il disco in vinile contengono, oltre ai brani musicali che il deejay utilizza nell’ambito della serata, anche altri brani musicali estranei alla programmazione. Con la conseguenza che, per motivi organizzativi di carattere personale, potrà legittimamente realizzare la propria copia lavoro, registrandoli nella sequenza che egli ha preventivamente programmato, non certo per fini di lucro, derivante dalla duplicazione. Risultano agli atti il permesso SIAE n. 05751478 ed il programma musicale n. 22567015 rispettando la legge RG del 18 maggio 1942 n. 1369”.
A supporto è dottrina giurisprudenziale la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Ischia del 19.08.2008 n. 729.
Si presume che questa sentenza non rimarrà in cassetto ma sarà utilizzata negli innumerevoli processi fra deejay ed autorità preposte al controllo, che incappano in questi “incidenti” per espletare il proprio lavoro, fermo restando che bisogna essere in possesso degli originali anche se depositati in un luogo diverso da dove si svolge la serata.

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