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Martina Franca: strada statale 172, ordinanza del sindaco per favorire i lavori all’inghiottitoio del depuratore L'impianto è sequestrato e l'arteria totalmente chiusa al traffico. Perché i poteri conferiti dalla legge non vennero utilizzati dal primo cittadino martinese già prima del sequestro della strada?

strada transennata

Prassi strana, prima il commento e poi la notizia. Oggi adottiamo questa prassi strana.

L’odierna ordinanza del sindaco di Martina Franca è la prova provata di quanto da qui andiamo dicendo da un mese e mezzo. Il sindaco aveva il potere per un’ordinanza, anche fra il 9 febbraio (giorno del sequestro del depuratore e di informale preavviso di problemi alla strada) e il 13 febbraio, data in cui la strada è stata sequestrata e chiusa. In quei giorni, invece, non ha fatto niente di concreto, visti i risultati. Oggi il sindaco di Martina Franca emette un’ordinanza avvalendosi dei poteri di ufficiale di governo. Doveva (si pensa qui) farlo un mese e mezzo fa, con un’ordinanza, già il 9 febbraio, quando il comunicato dell’ufficiale del Noe faceva specifico riferimento al rischio per quella parte di sede stradale della 172 Martina Franca-Locorotondo. Avrebbe dovuto fare, il sindaco, un’ordinanza, ad esempio, di senso unico alternato nel tratto di strada interessato dai problemi di malfunzionamento del depuratore. E con l’ordinanza, chissà, il giudice avrebbe anche evitato la chiusura di sei chilometri di strada per un problema di 94 metri. Forse no ma forse sì. Il sindaco di Martina Franca (si pensa qui) doveva fare, ciò che ha fatto oggi, un mese e mezzo fa. Doveva giocarsi ogni carta possibile perché non si arrivasse alla situazione di non ritorno del sequestro con chiusura della strada. Non se l’è giocate tutte. Non lo ha fatto, pur avendone i poteri, che gli sono conferiti dalla legge. E lo scrive lui stesso, con l’ordinanza che segue. Il sindaco di Martina Franca, si pensa qui, sarebbe stato al di fuori da ogni responsabilità per quella strada chiusa da un mese e mezzo, se avesse fatto tutto ma proprio tutto, per evitarne la chiusura. Come dimostra lui stesso oggi, non lo ha fatto. E, implicitamente, citando oggi l’articolo 54, comma 4, della legge 267/2000, se l’è detto da solo. Poteva fare, un mese e mezzo fa, e non fece. Anche se non lo ammetterà mai, figurarsi. Significherebbe certificare di avere responsabilità per il caos di traffico che dura da un mese e mezzo e per una regione spaccata in due. Cosa che qui, comunque, si pensa.

Agostino Quero

Di seguito il testo dell’ordinanza sindacale:

Ordinanza Sindacale n. 15 del 26/03/2016

ORDINANZA PER L’ACCESSO E OCCUPAZIONE DI URGENZA DELLE AREE INTERESSATE A LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RECAPITO FINALE E COMPLETAMENTO PROVE GEOLOGICHE AREA TRINCEE DRENANTI

I L S I N D A C O

PREMESSO CHE:

  • con Decreti di Sequestro preventivo d’Urgenza e contestuale richiesta di Convalida, del 5 e 11 febbraio c.a., è stato ordinato il sequestro preventivo dell’impianto di depurazione delle acque reflue civili posto a servizio dell’agglomerato di Martina Franca, del relativo recapito finale delle acque depurate e della Strada Statale n. 172;

  • con nota prot. A009-835 del 24.03.2016 il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, della Regione Puglia, pervenuta il 24.03.2016 al protocollo comunale n.ro 17924, ha:

  1. informato quest’Amministrazione che con provvedimento del GIP dott.ssa Todisco del 15.02.2016 e successivo provvedimento del P.M. dott. Marazia del 14.03.2016, di essere stata autorizzato, in qualità di tecnico incaricato dal Presidente della Regione Puglia con D.P.G.R. n. 74 del 17.02.2016, ad attivare gli interventi per la messa in sicurezza del recapito finale;

  2. evidenziato la gravità dei fenomeni in atto, rappresentando che risulta assolutamente urgente e improcrastinabile provvedere alla messa in sicurezza dell’arteria stradale e del recapito finale del depuratore in modo da garantire che la circolazione stradale, da un lato, e lo scarico finale dall’altro, possano proseguire in condizioni di sicurezza fino alla realizzazione e attivazione del nuovo sistema di scarico previsto in progetto;

  3. comunicato che per l’attuazione della soluzione tecnica autorizzata, necessita di intervenire in terreno privato per l’esecuzione di indagini geognostiche, con prove di permeabilità, dirette a verificare l’estensione del nuovo recapito delle acque depurate;

  4. valutato l’incompatibilità dell’emergenza in atto con la tempistica occorrente al rilascio di autorizzazioni all’accesso ed all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di cui trattasi;

  5. invitato quest’Amministrazione a emettere specifica Ordinanza sindacale urgente e contingibile, che consenta all’Acquedotto Pugliese S.p.A. di accedere e occupare temporaneamente, per 10 giorni, salvo motivata richiesta di proroga, ai terreni ricadenti in agro del Comune di Martina Franca, nelle particelle catastali 164, 165, 197, 243, 571 del Foglio 44, per eseguire i lavori occorrenti per la messa in sicurezza dell’area circostante la strada statale 172, rimuovendo il terreno accumulato a seguito degli allagamenti e provvedendo a smaltirlo, recuperarlo o riutilizzarlo come per legge nonché per l’esecuzione delle prove di permeabilità e delle altre indagini geognostiche occorrenti alla definizione del progetto di costruzione delle trincee a servizio del depuratore;

TENUTO CONTO CHE:

  • ai sensi del comma 5, dell’art. 50 del D.Lgs 267/2000 “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”

  • il comma 4, dell’art. 54 del medesimo D.Lgs 267/2000, prevede “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.

RITENUTO necessario adottare ogni accorgimento volto alla tutela della salute e sicurezza dei cittadini;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e in particolare gli articoli 50 e 54;

CONSIDERATA quindi la necessità di tutelare la salute e sicurezza dei cittadini;

VISTA la competenza del Sindaco in materia di igiene, sanità e sicurezza;

ORDINA

  1. è disposto a favore dell’Azienda Acquedotto Pugliese S.p.A., l’accesso e l’occupazione d’urgenza non preordinata all’esproprio dei terreni ricadenti in agro del Comune di Martina Franca, alle particelle catastali 164, 165, 197, 243, 571 del Foglio 44, per eseguire i lavori occorrenti per la messa in sicurezza dell’area circostante la strada statale 172, rimuovendo il terreno accumulato a seguito degli allagamenti e provvedendo a smaltirlo, recuperarlo o riutilizzarlo come per legge nonché per l’esecuzione delle prove di permeabilità e delle altre indagini geognostiche occorrenti alla definizione del progetto di costruzione delle trincee a servizio del depuratore;

  2. l’occupazione temporanea potrà protrarsi per un periodo di 10 giorni decorrenti dalla data d’immissione in possesso dei terreni occupati;

  3. è fatta salva la facoltà di prorogare il predetto temine, qualora entro lo stesso i lavori di che trattasi non saranno ancora ultimati;
  4. l’Acquedotto Pugliese S.p.A. è incaricato all’esecuzione della presente ordinanza mediante la presa di possesso e contestuale redazione dello stato di consistenza degli immobili sopra indicati. Contestualmente all’immissione in possesso e in concomitanza con la redazione del relativo Verbale, dovrà essere redatto, in contraddittorio con le Ditte proprietarie o loro delegato, lo stato di consistenza dei terreni occupati. In caso di assenza o di rifiuto delle ditte proprietarie o loro delegato, si procederà con l’intervento di due testimoni. Alle operazioni possono partecipare il possessore e il titolare di diritti reali o personali sui terreni occupati, che saranno avvertiti a cura della Ditta proprietaria;

  5. l’Acquedotto Pugliese S.p.A. dovrà prontamente notiziare quest’amministrazione qualora dalle indagini eseguite dovessero emergere ulteriori criticità/emergenze che possano richiedere l’emissione di ulteriori provvedimenti occorrenti per salvaguardare l’igiene, la salute e la sicurezza pubblica;

  6. l’Acquedotto Pugliese S.p.A. dovrà restituire le aree ai legittimi proprietari o detentori nello stato di fatto esistente al momento dell’occupazione, una volta venuti meno i motivi dell’urgenza e indifferibilità;

  7. rinviare a successivi provvedimenti la determinazione e liquidazione delle indennità di occupazione, a seguito dell’approvazione dell’apposito verbale di consistenza da redigere in occasione dell’esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

  1. la notifica del presente provvedimento:

– ai proprietari degli immobili riportati in ordinanza;

– all’AQP S.p.A., via Cognetti n. 36 – BARI;

  1. la trasmissione mezzo pec, ai seguenti Enti:

– Alla Regione Puglia Area Politiche per la Riqualificazione la Tutela e la Sicurezza Ambientale, Servizio Risorse Idriche, Via delle Magnolie 6/8 Z.I. – 70026 MODUGNO (BA);

– Alla Regione Puglia, Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;

– Alla Prefettura di Taranto;

– Alla Provincia di Taranto – 9 Settore Ecologia e Ambiente – Servizio Approvvigionamento Idrico, via Lago di Bolsena 2 -TARANTO;

– Al Sindaco del Comune di Locorotondo;

– All’Autorità d’Ambito – Autorità Idrica Pugliese, Via Borsellino e Falcone, 2 -70125 BARI;

– Alla ASL Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – U.O. Igiene degli Ambienti – Distretti di Massafra-Martina-Ginosa – Viale Magna Grecia, 173 74016 MASSAFRA (TA);

– All’ARPA Puglia, Corso Trieste, 27 Bari;

– Alla Stazione Carabinieri di Martina Franca

  1. la trasmissione, a mezzo Pec, ai seguenti uffici Comunali:

– Al Settore Ambiente;

– Al Comando di Polizia Locale;

  1. le seguenti forme di pubblicità:

– Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per giorni 60;

– Pubblicazione sul sito Internet Comunale;

DISPONE ALTRESI’

che alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, nonché, in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza, alla denuncia all’A.G. provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

I N F O R M A

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Lecce, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della presente.

Martina Franca , lì 26 marzo 2016

IL SINDACO

Francesco Ancona

(foto: Michele Cito)

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