Di Nino Sangerardi:
Il direttore responsabile della testata giornalistica online risponde per gli articoli postati in maniera anonima, se non li rimuove tempestivamente. La Cassazione, (sentenza n. 13398/2018) accoglie il ricorso della parte civile – respinto in Appello – che chiedeva i danni per la diffamazione subìta a causa di un articolo senza firma, pubblicato nel sito web di un giornale, con il quale gli venivano attribuiti fatti specifici. La Corte d’ Appello aveva negato che, nel caso esaminato, potesse scattare la “colpa” del direttore prevista dall’ articolo n. 57 del Codice penale. I giudici erano partiti da un principio errato, assimilando il giornale telematico più alla tv che alla “carta stampata” per l’ assenza dei requisiti tipici della riproduzione telegrafica. Quindi avevano anche concesso, con una motivazione diciamo così, sbrigativa, la tutela del diritto di cronaca. La Cassazione è di parere diverso. Quest’ultima rammenta, prima di tutto, che già le Sezioni unite hanno chiarito che il giornale online è sottoposto allo stesso trattamento della stampa, sia per quanto riguarda i diritti sia per i doveri; hanno i anche escluso una responsabilità del direttore per i commenti online postati direttamente dall’ utenza, difficili da “arginare”. Nello specifico, però, i giudici della Quinta sezione penale non escludono la responsabilità soltanto perché l’ articolo era stato postato senza firma, valorizzando alcuni elementi, ad iniziare dalla posizione dello scritto e dal tempo di permanenza online. Il “pezzo” diffamatorio era inserito nel corpo della testata, dove era rimasto per quasi dodici mesi, alla portata di un numero potenzialmente illimitato di lettori. Una modalità che lascia presumere la possibilità da parte del direttore di fare un controllo preventivo. Ma la Corte Suprema va oltre.Spiega che neppure l’ accertamento dell’ impossibilità di controllare prima della pubblicazione il contenuto dell’ articolo postato in forma anonima salverebbe il direttore. La responsabilità a titolo di colpa o di concorso prevista nella diffamazione, a seconda che ci sia adesione o meno rispetto alle affermazioni incriminate, scatta se il pezzo postato non viene rimosso. E il reato dura fino a quando lo scritto non viene tolto dalla rete.