Di seguito un comunicato diffuso da Contramianto:
Operaio saldatore Arsenale MM di Taranto affetto da asbestosi è stato riconosciuto Vittima del Dovere per aver lavorato in officina ed a bordo di navi militari contaminate dall’amianto. La sentenza della Corte di Appello di Lecce, depositata nei giorni scorsi, sancisce il diritto legando la patologia asbesto-correlata alla significativa e prolungata esposizione alle fibre killer di amianto nelle lavorazioni in Marina Militare dove sono ormai migliaia i marinai e gli operai ammalati e morti a causa delle polveri cancerogene di asbesto. L’arsenalotto, assistito da CONTRAMIANTO che ha ricostruito storia lavorativa – esposizione amianto – asbestosi, aveva svolto le mansioni di saldatore dal 1964 al 2004 contraendo a causa dell’esposizione all’amianto una ” asbestosi con placche pleuriche multiple “, patologia giudicata causa di servizio. Il giudizio emesso approfondisce che lo status di Vittima del Dovere dipende da tre condizioni: MISSIONE come contesto – CAUSA DI SERVIZIO come presupposto eziologico dell’evento lesivo – CONDIZIONI AMBIENTALI O OPERATIVE non normali ma particolari, tutte condizioni soddisfatte nel procedimento di riconoscimento. Giustizia è fatta come sostenuto da CONTRAMIANTO che dal 2000 lotta per il diritto alla salute e alle tutele sociali degli esposti all’amianto gran parte dei quali nella provincia jonica riguardano dipendenti civili e militari della Marina vittime del pericoloso cancerogeno per aver lavorato in locali inquinati dall’amianto a bordo del naviglio militare, negli Arsenali ed Enti della Difesa. Nel giudizio di Appello vincente promosso dalla vittima con lo Studio legale degli Avvocati Cataldo Fornari e Daniele Maranò è stato riconosciuto non solo lo Status di Vittima del Dovere ma anche l’equiparazione alle vittime del terrorismo con un maggiore assegno vitalizio. Complessivamente il dipendente civile dell’Arsenale MM di Taranto percepirà una pensione a vita di 1800 euro mensili oltre a un cospicuo risarcimento tra speciale elargizione, doppia annualità e arretrati che può stimarsi in circa 350.000 euro. Nella sentenza il Giudice chiarisce in merito alla MISSIONE che il ” … il concetto di missione di qualunque natura… va riguardato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali ” quindi sottolineando di come nel concetto di missione vada ricompresa ” … sia un’attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia un’attività che tale non sia e risulti del tutto ordinaria e normale, cioè, in definitiva, rappresenti un compito, l’espletamento di una funzione, di un incarico, di una incombenza, di un mandato, di una mansione, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell’attività espletata” concludendo quindi che la condizione di missione ” può ravvisarsi nel normale e ordinario espletamento delle prestazione giuridicamente esigibile dal dipendente.” Per quanto riguarda la CAUSA DI SERVIZIO ” occorre precisare che la norma … ricomprende non solo i singoli eventi di tipo traumatico ma, per l’ampia formula adoperata anche le malattie professionali che producono gli esiti in questione “. Rispetto al terzo requisito CONDIZIONI AMBIENTALI la Corte di Appello di Lecce precisa che il lavoratore ” …ha effettuato la prestazione lavorativa in una condizione ambientale che, ora per allora, è da ritenersi particolare perché priva di standard protettivi per impedire la dispersione e inalazione di fibre di amianto..”. Nella stessa sentenza, come da sempre sostenuto da CONTRAMIANTO, trova fondamento l’EQUIPARAZIONE dello status di vittime del dovere a quello di VITTIME DEL TERRORISMO e dei relativi maggiori benefici economici relativi all’assegno vitalizio sintetizzati nel seguente principio di diritto ” l’ammontare dell’assegno vitalizio previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esso equiparati è uguale a quello dell’analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l’unica conforme al principio di razionalità equità di cui all’art. 3 della Costituzione come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria.”