Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Nella giornata odierna il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato la Legge regionale L.R. 32 del 29 novembre 2023, “Modifiche alle leggi regionali 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2023) e 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022–2024) e disposizioni varie”. Il testo è stato inviato al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.
L’art. 1 della nuova Legge Regionale modifica la L.R. 32 del 29 dicembre 2022, “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)”. Tra le novità introdotte, eliminata la richiesta di parere al responsabile della Banca cordonale da parte del responsabile della struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali per l’adozione del protocollo operativo sulle modalità di donazione e prelievo del sangue cordonale, nonché sul procedimento d’informazione alla donazione e conseguimento del consenso o dissenso.
All’interno dell’art. 2 si modifica l’art. 20 della L.R. 30 del 30 novembre 2022, “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022– 2024”. Nel comma 1 si introduce la garanzia, ai sensi del comma 2 dell’articolo 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, dello screening per la diagnosi precoce della cataratta congenita. Il comma 2 del medesimo articolo viene integrato con la dicitura “previa idonea informativa sullo screening da fornire ai genitori naturali o ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sul neonato”, in merito al test di screening oggetto del comma precedente. Il comma 4 prevede, nella sua nuova versione, per i neonati senza fattori di rischio per deficit visivo a esordio tardivo, in caso di test dubbio o positivo, l’invio del paziente entro dodici giorni con priorità e con invio tempestivo, con prenotazione effettuata dallo stesso punto nascita, presso l’unità operativa specialistica di branca per la conferma e la presa in carico. In caso di neonati con fattori di rischio oftalmologico, invece, se l’esito del test è positivo, è previsto l’invio tempestivo del paziente, senza parere oculistico, dal punto nascita all’unità operativa specialistica di branca per la conferma e la presa in carico.
Tra le disposizioni varie introdotte dalla L.R 32 del 29 novembre 2023 rientrano:
-la modifica dell’art 9 della L.R. 18 del 25 marzo 1974, “Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia”. Il comma 2 prevede che l’incarico di Segretario particolare venga conferito su indicazione del Vicepresidente o dell’Assessore a dipendente della Regione appartenente alla categoria D, anche proveniente da altre amministrazioni e in comando presso la Regione Puglia (in precedenza, l’indicazione del Segretario Particolare era in capo a Vice Presidenti, Segretari e Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano). Il comma 3, inoltre, riconosce agli autisti il trattamento di missione (art.3).
-la modifica della L.R. 9 del 22 maggio 2023, “Introduzione del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati in Regione Puglia”; alla fine del comma 1 dell’articolo 3 è inserita la precisazione secondo cui la quota di risorse del Fondo sanitario destinata ai PIT dovrà essere utilizzata esclusivamente per garantire le prestazioni ricomprese nei LEA.” (art. 4).
-la modifica della L.R. 15 del 15 giugno 2023. “Integrazione alla legge regionale 12 agosto 2022, n. 17 (Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale)”. Il comma 1 dell’art.1 della suddetta legge è integrato con il comma 1 bis, che recita: “Le disposizioni della presente legge si applicano a titolo sperimentale per un periodo di due anni.” (art.5)
– la modifica della L.R. 20 del 13 luglio 2023, “Disposizioni in materia di tutela delle persone con sindrome di Down in ospedale e totale abbattimento delle liste d’attesa e disposizioni diverse in materia sanitaria” con l’estensione ai malati cronici con certificazione di cui all’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 delle disposizioni previste negli articoli 1,2 e 3 (art.6).
-la modifica della L.R. 22 dell’1 agosto 2023, “Disposizioni varie in materia sanitaria” introduce al comma bis dell’art.2 la precisazione circa la durata dell’incarico conferito al direttore amministrativo e al direttore sanitario, non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni; aggiornato anche il comma 2 ter, secondo cui l’aggiornamento dell’elenco di idonei alla nomina di direttore amministrativo e sanitario delle aziende ed enti del SSR della Puglia è da tenersi con cadenza biennale (art. 7).
-un finanziamento di 15 mila euro in favore delle Aziende sanitarie locali per l’erogazione del farmaco salvavita Baqsimi con modalità di somministrazione spray a minori con diabete di tipo 1 e adulti con diabete mellito in terapia intensificata. Il finanziamento, introdotto per ridurre i costi a carico delle famiglie se intendono evitare il pericolo da somministrazione intramuscolo inesperta dei farmaci alternativi, è assegnato sulla base dei dati epidemiologici e dei dati di consumo del farmaco relativi al 2022, suddividendolo nei limiti dello stanziamento tra tutte le Aziende sanitarie, nella qualità di agenti sociali poiché in possesso di qualificazioni idonee alla gestione e somministrazione di farmaci (art. 8).