Di seguito un intervento di Franco Mariella, ex consigliere comunale e assessore del Comune di Martina Franca:
Il Regolamento TARES di Martina Franca contiene alcuni paradossi. Esaminiamone uno.
Coloro che studiano all’estero sono più fortunati di quelli che studiano in Italia.
Qualcuno direbbe che è normale in quanto chi studia all’estero ha maggiori opportunità.
Anche l’amministrazione Ancona ci mette del suo, infatti solo il soggetto che studia all’estero per più di 6 mesi non viene considerato componente del nucleo familiare.
Chi studia in Italia e per motivi di studio vive fuori da Martina per più di sei mesi all’anno, grazie alla giunta Ancona paga la TARES sia a Martina Franca che nella città in cui produce i rifiuti.
Caro Direttore,
non è proprio così come asserisce l’ex assessore e consigliere dott. Mariella. L’esenzione è anche per gli studenti ed i lavoratori che hanno il domicilio in Italia, difatti per accertarne l’effettiva domiciliazione fuori dal comune di Martina Franca, all’istanza deve essere allegato, almeno il contratto di locazione. Basta rileggere meglio l’articolo 17 del regolamento Tares.
Cordiali saluti
Il commento di Francesco ha il sapore di corteggiamento (sic!) dell’amministrazione più che di difesa.
NON VOGLIO POLEMIZZARE, A SEGUIRE L’ART. 17 TRATTO DAL REGOLAMENTO PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE, CIO’ CHE INTERESSA E’ IL COMMA 4 LETTERA B. A VOI L’INTERPRETAZIONE.
Art. 17
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze
domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il
nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro
residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo
familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono
essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa,
risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa
non supera i 180 giorni . Le variazioni del numero dei componenti devono essere
denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per
le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio
anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente
domiciliati altrove. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli
occupanti è quello complessivo.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti
in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del
numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
a) anziano dimorante in casa di riposo;
b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore
a 6 mesi da comprovarsi mediante contratto di fitto ;
c) soggetti dimoranti in istituti penitenziari per periodi superiori a 6 mesi.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito
la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte
di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base
a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 27. In caso di mancata
indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti si
presume pari a tre .
6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, sarà
considerato quale nucleo familiare quello paria a tre componenti considerata tale
concentrazione modale di abitanti per nucleo famigliare nel Comune di Martina Franca,
salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all’art.27 dei soggetti fisici
che occupano l’immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova
contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto
passivo sarà l’occupante.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio
dell’anno di riferimento dai registri anagrafici o, per le nuove utenze, alla data di apertura.
E’ fatta salva la possibilità di accertare la presenza di ulteriori occupanti non residenti e
non appositamente dichiarati. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia
a partire dall’anno seguente.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito delle utenze
domestiche vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata
ai metri quadrati . In caso di cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito non
pertinenziali e adibiti ad uso domestico il tributo viene liquidato con tariffa abitativa
corrispondente ad un occupante; se ad uso non domestico , gli stessi sono liquidati con
tariffa deposito. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale ai fini
IMU.
Grazie per il suo intervento e grazie al lettore Francesco che ha inviato il commento precedente. La questione, qui, rischia di andare a finire in una interpretazione della congiunzione disgiuntiva “o” nell’ambito del comma 4 lettera b). Se in quel caso, però, la caratteristica dell’estero non dovesse applicarsi anche a chi studia, cosa sarebbe stato scritto a fare il riferimento agli studenti, che rimarrebbe del tutto vago e quindi tale da poter riferirsi ad attività di studio anche a Martina Franca? A meno che Scialpi non volesse evidenziare altri aspetti, di quell’articolo 17, tali da avere reso errato il parere di Mariella. (agostino quero)
http://www.extramagazine.eu/it/blog/5-politica/2560-tareso-e-sbagliata-o-e-falsa.html
Si comprende chiaramente che i regolamenti al comune di Martina sono fatti per non essere rispettati. Chissà come la interpreterebbe la procura della Corte dei Conti questa situazione. Forse nell’atteggiamento concludente del comune si è voluta mettere una pezza, ma non risponde alla volontà espressa dall’amministrazione contenuta negli atti emanati.
E’ inutile polemizzare, come dice il dott. Franco Mariella, è evidente che il regolamento di cui si discute è nato male. “soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi da comprovarsi mediante contratto di fitto;”. Chi per motivi di studio o di lavoro è domiciliato in un qualsiasi comune italiano, paga già, proprio in ragione di quel contratto di locazione richiesto per comprovare il domicilio in altra sede, la TARES o la TARSU o la TASI ecc…. Pertanto, in capo ad egli non può essere applicato lo stesso tributo.