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Brindisi: Tari, Legambiente “il Comune nega la possibilità di riduzione fino all’80 per cento” Rifiuti: Emiliano e Grandaliano incontrano il commissario straordinario comunale, possibile commissariamento per il servizio

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Emiliano e Grandaliano hanno incontrato il commissario straordinario del Comune di Brindisi. Sostanza del discorso: se Ecologica non dovesse essere in grado di sostenere, da un punto di vista economico innanzitutto, lo svolgimento del servizio rifiuti, occorrerebbe procedere al commissariamento.

Di seguito il comunicato diffuso da Legambiente Brindisi:

Legambiente, ha avuto modo di riportare, nel recente incontro con il Comitato dei Cittadini del Quartiere Bozzano, probanti valutazioni in merito alla situazione del “ciclo dei rifiuti” nel Comune ed alla opprimente pressione dovuta alla Tassa Rifiuti (TA. RI.).

Tralasciando l’assurda situazione nella quale si trovano tutti gli impianti di proprietà comunale, sui quali abbiamo spesso evidenziato le responsabilità politiche e dell’apparato burocratico del Comune e gli effetti sull’inefficienza dei servizi di gestione del ciclo dei rifiuti e sulla TA.RI., ci preme, in questa nota, tornare ad evidenziare alcuni aspetti connessi proprio alla TA.RI.

Per giusta informazione è necessario riportare che la Tassa sui Rifiuti è una delle tre “tasse” inserite nella “finanza impositiva” dei comuni, introdotta già a far data dal 1983 e, quale ultima modifica, definita come “Imposta Unica Comunale (IUC) dalla L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); la IUC si compone da tre distinte tasse, quali:

  • La “Tassa Rifiuti” (TA.RI.).

  • Il “Tributo Servizi” (TA.SI.) ed a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile per servizi “indivisibili” comunali.

  • La “Imposta Municipale” (I.MU.), quale componente patrimoniale e dovuta ai possessori di immobili, esclusa la prima casa.

Per la richiamata normativa la I.U.C. deve essere disciplinata da un apposito “Regola-mento”, approvato dal Consiglio Comunale, nel qual caso, il Comune di Brindisi ha approvato il “Regolamento” nella seduta del Consiglio Comunale del 29/07/2015, Delibera n. 20 ed a destinato alla TA. RI. gli articoli che vanno dal 18 al 38.

Il “Regolamento” deve fare esplicito riferimento a quanto riportato dall’art. 1, commi dal 639 al 669, della richiamata L. 147/2013 e relative modifiche ed integrazioni.

In particolare, Legambiente ritiene sia necessario soffermarsi su quanto riportato dal comma 659 che è destinato alla riduzione della TA.RI. e che testualmente recita:

656. La TARI e’ dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente”.

In sostanza si ha diritto ad una riduzione massima dell’80% nel momento in cui concorrono uno dei tre elementi costituenti l’articolo che, in sintesi, sono:

  1. Mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti; in questo caso il “servizio”, a prescindere dal nome della ditta, viene contrattualmente effettuato;

  2. Effettuazione del “servizio” rifiuti, in “grave violazione della disciplina di riferimento; nel qual caso la “disciplina di riferimento” è il “capitolato tecnico d’appalto e/o di conferimento” (con Ordinanza). Su tale questione le argomenta-zioni ed i riferimenti sono innumerevoli ma, nella sostanza, valgono i richiami, i riscontri, i sopralluoghi e le multe che il Comune, nella qualità di controllore, ha addebitato al Gestore;

  3. Ove la violazione degli obblighi contrattuali del “servizio rifiuti” abbia determinato una “situazione, riconosciuta dall’Autorità Sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone ed all’ambiente”.

Legambiente ritiene che su questo ultimo terzo punto, connesso “al danno o pericolo di danno alle persone ed all’ambiente”, debba essere attivata un’azione conoscitiva in merito a quanto eventualmente evidenziato, da ASL o ARPA, al Comune di Brindisi circa la situazione di potenziale “pericolo” per la salute dei Cittadini e dell’Ambiente.

Ritenendo che la situazione della raccolta degli RSU e della frazione organica (FORSU) sia stata e sia fortemente deficitaria nell’abitato cittadino, tanto da aver potuto indurre gravi pericoli alla “salute” dei cittadini e dell’ambiente, Legambiente preannuncia la richiesta ad ASL ed ARPA di copia di tutte le comunicazioni effettuate (anche su richiesta dello tesso Comune) a consuntivo di sopralluoghi in merito alla “gestione” dei rifiuti e chiede al Commissario straordinario se tali relazioni gli siano già state fornite e se non siano base, giuridicamente e tecnicamente, sufficiente ed ineludibile per procedere all’esercizio dei poteri contingibili ed urgenti con ponderata emissione di conseguente Ordinanza.

Apparrebbe del tutto superfluo rammentare che il mancato ritiro di RSU e della componente organica, comportano l’emissioni di sostanze odorigene a forte componente idrocarburica con molecole moleste e pericolose per la salute e che, inoltre, il “colaticcio” contenuto nei cassonetti di RSU (anche per ineducazione di alcuni cittadini) costituisce elemento di grave pericolo di contaminazione per le matrici ambientali suolo, sottosuolo e falda freatica.

L’aspetto amministrativo che ci lascia fortemente perplessi e che necessita di un chiaro e pubblico riscontro da parte del Commissario è che il “Regolamento” comunale sulla TA.RI, NULLA RIPORTA IN MERITO AL RICHIAMATO ART. 1, COMMA 656 !!

Il regolamento comunale toglie ai Cittadini ogni possibilità di attivare azioni nei confronti del Comune per richiedere, per i tre casi riportati al comma 656, la riduzione della TA.RI. fino ad un massimo dell’80% di quanto notificato.

Il regolamento comunale è difforme dalla norma (L. 147/2013) in quanto nulla riporta in merito al comma 656, pur dichiarando all’art. 1 che questo (regolamento-IUC) è istituito : “….. dall’art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147”.

Evidentemente la matematica è solo un’opinione per il Comune che ritiene che il comma 656 non è “conseguente” al 639!!!

Ancor peggio è la Delibera del Consiglio comunale n. 20/2015 (approvazione regola-mento IUC) che nella prefazione riporta chiaramente: “Con i commi dal 639 al 705 dell’art 1 della L. 147/2013 è istituita la IUC”.

Legambiente, in quanto portatrice di interessi collettivi, attiverà ogni azione a salva-guardia della salute pubblica e dell’ambiente connessa alla gestione della raccolta dei rifiuti ed invita i Cittadini a collaborare sulle attività che si appresta ad intraprendere.

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