Stralcio della sentenza del tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce:
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 7 del 2008 indicata in epigrafe (e ove occorra, nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, il Regolamento Comunale sul servizio di noleggio autovettura con conducente) con la quale il Comandante della Polizia Municipale di Taranto ha definito e specificato la tipologia di veicoli ai quali consentire la circolazione sulle corsie preferenziali destinate ai mezzi di trasporto pubblico urbano, escludendo i mezzi di noleggio con conducente, per i quali il signor Morello è titolare di licenza.
Il Comune di Taranto, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 987 del 2008 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell’ordinanza impugnata.
All’esito del giudizio, sulla base delle difese assunte dalle parti e dei principi applicabili alla materia, il ricorso appare fondato e va accolto.
Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell’impugnazione, atteso che l’ordinanza dirigenziale impugnata è stata pubblicata solo sull’Albo della Direzione della Polizia Municipale e non anche sull’Albo Pretorio del Comune di Taranto di cui all’art. 124 del T.U. n. 267 del 2000, sicché il termine perentorio per proporre ricorso non può che decorrere dalla piena conoscenza dell’atto da parte del ricorrente.
Nel merito, come già rilevato in sede cautelare, risultano fondate le principali censure articolate in atti dal ricorrente: di violazione dell’art. 11 comma 3° della Legge n. 21 del 1992, laddove consente anche ai mezzi di servizio di noleggio con conducente l’uso delle corsie preferenziale previste per i taxi e gli altri servizi pubblici, nonché di incompetenza del Comandante della Polizia Municipale ad adottare l’atto in discussione, tenuto conto che l’art. 5 della Legge Regionale Pugliese n. 14 del 3 aprile 1995 demanda ad un Regolamento Comunale la disciplina dell’uso delle corsie preferenziali per i taxi e i mezzi di noleggio con conducente.
Pertanto, assorbita ogni ulteriore doglianza, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza dirigenziale impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– accoglie il ricorso, e per l’effetto, annulla l’ordinanza dirigenziale impugnata;
– condanna il Comune di Taranto, in persona del Sindaco in carica, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida € 1.000,00 (mille,00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Enrico d’Arpe, Presidente
Antonella Lariccia, Referendario
Jessica Bonetto, Referendario, Estensore