rendimentogold

basilepiccolo

Eclisse


Gallipoli: Samsara, due mesi di tempo per smantellare. Sentenza del Tar Troppo rumore con la discoteca sulla spiaggia, i giudici amministrativi leccesi ritengono giusta l'ordinanza

img archivio1228201314440

Il Samsara ha violato l’ordinanza balneare della Regione Puglia dunque l’ordinanza del Comune di Gallipoli, emanata sulla base dei verbali della Capitaneria di Porto, è legittima: il lido più famoso del Salento rischia di dire addio definitivamente alla spiaggia di Baia Verde. Il ricorso presentato dalla società Sabbia d’Oro, titolare della concessione demaniale, è stato discusso dal Tar di Lecce nella giornata di ieri ed è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte da respingere. In particolare, secondo i giudici amministrativi, è inammissibile il ricorso contro i verbali di accertamento della Capitaneria di Porto del luglio scorso (e delle controdeduzioni acquisite dal Comune) perché si tratta di atti di Polizia Giudiziaria, contestabili solo con querela di falso.

Il ricorso contro il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima, secondo il Tar di Lecce, è, invece, infondato e all’origine c’è un’errata interpretazione dell’Ordinanza Balneare regionale da parte del Samsara e dei suoi avvocati difensori, Andrea Sticchi Damiani e Danilo Lorenzo.

Nodo cruciale delle argomentazioni del Tar di Lecce è la violazione dell’art.3 dell’ordinanza balneare che prevede delle limitazioni alla possibilità dei gestori dei lidi di offrire attività musicali e danzanti, garantite dall’art. 1 della stessa ordinanza. In particolare – è questo è un elemento messo in rilievo per la prima volta – il Samsara, con le sue feste in spiaggia avrebbe violato in più occasioni il comma 1 (lettere s e m) relativamente al “superamento dei livelli di intensità acustica, sicuramente non compatibili con la destinazione all’attività di balneazione e in evidente violazione della specifica prescrizione che impone “un livello di emissioni sonore di intensità moderata e tale da non arrecare disturbo all’utenza balneare”. A sostegno di questa tresi ci sono i video della Capitaneria di Porto che testimoniano l’”obiettiva incompatibilità di tale attività con la balneazione”.

Dunque, recita sentenza del Tar a firma del presidente Antonio Pasca, “l’impugnato provvedimento, si fonda su due accertate violazioni: il superamento dei limiti e delle prescrizioni per l’esercizio dell’attività di intrattenimento danzante e di emissioni sonore; la prevalenza e incompatibilità di siffatte attività con l’attività di balneazione”.

La difesa del Samsara ha ribadito più volte che l’attività di discoteca è sempre stata svolta come “accessorio” all’attività principale di lido balneare. Ma anche questa tesi, non è accolta dai giudici che, invece, richiamano un accertamento della Capitaneria di Porto effettuato nel giorno di Ferragosto, quando “con mare assolutamente calmo e presenza di bagnanti in acqua, risultava issata la bandiera rossa, significante l’indisponibilità all’attività di balneazione, durante l’espletamento dell’attività di “discoteca”; rilevante numero di persone partecipava all’evento danzante sull’area destinata alla balneazione, risultando ingombrata financo la fascia minima sulla battigia destinata al pubblico transito, determinandosi peraltro una situazione di grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità delle persone”.
Non solo: “i lettini e gli ombrelloni erano stati rimossi da tutta l’area destinata alla balneazione, destinata integralmente a “discoteca”, in orario invece destinato all’ apertura alla balneazione”.

La decadenza della concessione al Samsara, è dunque legittima secondo i giudici: una sconfitta anche per Federbalneari che con i suoi avvocati Leonarado Maruotti, Francesco Romano e Giorgio Portaluri avevano partecipato al ricorso ritenendola una “battaglia” a favore di tutti i lidi salentini che dell’intrattenimento in spiaggia fanno una delle attività caratterizzanti. (leccesette.it)

BuenaOnda1080x230


allegro italia


eventi nel salento




Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *