Diffuso dal tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce:
Pubblicato il 02/11/2018
N. 01638/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01431/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2017, proposto da
Marolla Group S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Pacifico Nichil in Lecce, via Leopardi, 151;
contro
A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Martina Franca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Olimpia Cimaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
per l’annullamento
della nota dell’A.N.A.S. S.p.A. CDG-0517218-P del 13 Ottobre 2017, recante archiviazione della pratica relativa al rinnovo della licenza accessi a servizio dell’impianto di distribuzione carburanti ubicato sulla S.S. 172 “Dei Trulli” (al km 51+430), con contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale richiamato nel provvedimento gravato e, segnatamente: il parere tecnico negativo espresso dal Centro di Manutenzione (BBaB) dell’Area Compartimentale Puglia; il preavviso di rigetto CBA- 5356-P del 25 Febbraio 2016; la nota 18 Settembre 2017 del Centro di Manutenzione; la Circolare A.N.A.S. 79/73; la nota prot. 63957 del 24 Ottobre 2017, con la quale il Settore IV – Pianificazione Territoriale ed Edilizia del Comune di Martina Franca ha trasmesso al Settore III – LL.PP. – Patrimonio dello stesso Ente locale la richiesta avanzata dalla Società ricorrente di restituzione dell’area occupata sine titulo, nel contempo investendo il Settore VI per la verifica della chiusura dell’accesso, in forza della nota A.N.A.S. S.p.A. CDG- 0517218-P del 13 Ottobre 2017; il verbale di ispezione redatto dal Settore Polizia Locale del Comune di Martina Franca in data 4 Novembre 2017;
per l’accertamento
dell’illegittimità dell’occupazione, da parte del Comune di Martina Franca, dei suoli di cui alla particella 154 del foglio 152, per una superficie di circa 565 mq, disposta con decreto n.147 (prot. n. 1095 LL.PP.) del 16 Aprile 2003, per la costruzione ed allargamento della Strada Comunale “Colonne Grassi”;
e per la condanna
del Comune di Martina Franca alla restituzione delle predette aree, alla loro riduzione in pristino, nonché al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, oltre al ristoro dei danni patiti e patendi correlati al preannunciato diniego di rinnovo della licenza accessi a servizio dell’impianto di distribuzione carburanti, giusta nota A.N.A.S. S.p.A., Compartimento della Viabilità per la Puglia prot. CBA-0005356-P del 25 Febbraio 2016;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di Martina Franca di prendere in carico, con la cooperazione dell’A.N.A.S. S.p.A., il tratto di strada di che trattasi, con condanna della stessa P.A. comunale a prendere in carico, con la cooperazione dell’A.N.A.S., il medesimo tratto di strada.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. S.p.A. e del Comune di Martina Franca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 Ottobre 2018 il Presidente dott. Enrico d’Arpe e uditi per le parti l’Avv. Olimpia Cimaglia, l’Avv. Valeria Pellegrino, in sostituzione di Vito Aurelio Pappalepore, e l’Avvocato dello Stato Mariagrazia Invitto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società ricorrente – che dal 1969 è titolare di un impianto di distribuzione di carburanti ubicato sulla S.S. 172 “Dei Trulli” (al km 51+430) entro la fascia di 2 Km intorno all’abitato del Comune di Martina Franca – impugna la nota dell’A.N.A.S. S.p.A. CDG-0517218-P del 13 Ottobre 2017, recante archiviazione della pratica relativa al rinnovo della licenza accessi (scaduta dopo il termine di ventinove anni previsto dall’art. 27 del vigente Codice della Strada) a servizio del predetto impianto di distribuzione carburanti, con contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale richiamato nel provvedimento gravato e, segnatamente: il parere tecnico negativo espresso dal Centro di Manutenzione (BBaB) dell’Area Compartimentale Puglia; il preavviso di rigetto CBA- 5356-P del 25 Febbraio 2016; la nota 18 Settembre 2017 del Centro di Manutenzione; la Circolare A.N.A.S. 79/73; la nota prot. 63957 del 24 Ottobre 2017, con la quale il Settore IV – Pianificazione Territoriale ed Edilizia del Comune di Martina Franca ha trasmesso al Settore III – LL.PP. – Patrimonio dello stesso Ente locale la richiesta avanzata dalla Società ricorrente di restituzione dell’area occupata sine titulo, nel contempo investendo il Settore VI per la verifica della chiusura dell’accesso, in forza della nota A.N.A.S. S.p.A. CDG- 0517218-P del 13 Ottobre 2017; il verbale di ispezione redatto dal Settore Polizia Locale del Comune di Martina Franca in data 4 Novembre 2017. Chiede, altresì, l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione, da parte del Comune di Martina Franca, dei suoli di cui alla particella 154 del foglio 152, per una superficie di circa 565 mq, disposta con decreto n.147 (prot. n. 1095 LL.PP.) del 16 Aprile 2003, per la costruzione ed allargamento della Strada Comunale “Colonne Grassi”; con condanna del medesimo Comune di Martina Franca alla restituzione delle predette aree, alla loro riduzione in pristino, nonché al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, oltre al ristoro dei danni patiti e patendi correlati al preannunciato diniego di rinnovo della licenza accessi a servizio dell’impianto di distribuzione carburanti, giusta nota A.N.A.S. S.p.A., Compartimento della Viabilità per la Puglia prot. CBA-0005356-P del 25 Febbraio 2016; nonché l’accertamento dell’obbligo del Comune di Martina Franca di prendere in carico, con la cooperazione dell’A.N.A.S. S.p.A., il tratto di strada di che trattasi, che possiede tutte le caratteristiche per essere ricompreso nel territorio comunale, così come ritenuto dalla stessa Amministrazione Comunale in sede di approvazione del progetto relativo alla costruzione ed allargamento della Strada Comunale “Colonne Grassi”, con condanna della stessa P.A. comunale a prendere in carico, con la cooperazione dell’A.N.A.S., il medesimo tratto di strada.
A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
Violazione ed erronea applicazione del D.M. 19 Aprile 2006 e della Circolare A.N.A.S. 79/73 – Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione – Sviamento.
Violazione ed erronea applicazione, sotto altro profilo, del D.M. 19 Aprile 2006 e della Circolare A.N.A.S. 79/73 – Violazione degli artt. 42 e 97 Costituzione – Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione – Sviamento.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato.
Si sono costituiti in giudizio l’A.N.A.S. S.p.A. ed il Comune di Martina Franca, depositando memorie difensive con le quali hanno replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso.
La Società ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata accolta da questa Sezione con ordinanza cautelare n°6 del 9-10 Gennaio 2018.
Alla pubblica udienza del 31 Ottobre 2018, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di seguito indicati.
E’ necessario, innanzitutto, rammentare – in punto di fatto – che l’impugnata nota A.N.A.S. S.p.A. CDG-0517218-P del 13 Ottobre 2017, recante archiviazione della pratica relativa al rinnovo della licenza accessi (scaduta dopo il termine di ventinove anni previsto dall’art. 27 del vigente Codice della Strada) a servizio del predetto impianto di distribuzione carburanti della Società ricorrente, con contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi, si basa sulla seguente motivazione: “Considerato che l’impianto non risulta conforme alla normativa vigente in materia – Circolare ANAS 79/73 – che testualmente recita: E’ assolutamente vietato che un impianto di distribuzione carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche. Ritenuto che l’impianto, così come si presenta allo stato attuale, costituisce grave pregiudizio per la circolazione stradale”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene sufficiente osservare, sinteticamente, – in diritto – che (come, peraltro, già rilevato nella fase cautelare del giudizio) risulta “per tabulas” che il tratto di strada di che trattasi (tratto di S.S. 172 dei Trulli compreso tra il Km 50+490 ed il Km 51+500 ubicato entro la fascia di 2 Km intorno all’abitato del Comune di Martina Franca) possiede oggettivamente tutte le caratteristiche contemplate dall’art. 3 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.) per essere ricompreso nel territorio comunale e che il Comune di Martina Franca (al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati e di proposizione del ricorso introduttivo del presente processo) aveva, tuttavia, ingiustificatamente (ed illegittimamente) omesso di prendere in carico il predetto tratto di strada, nonostante i solleciti in tal senso avanzati dall’A.N.A.S. S.p.A..
Inoltre, dalla documentazione versata in atti, emerge che – nelle more del giudizio – le Amministrazioni resistenti hanno – effettivamente – avviato l’iter procedimentale necessario affinchè il Comune di Martina Franca provveda formalmente alla acquisizione del tratto della strada di che trattasi (tratto di S.S. 172 dei Trulli compreso tra il Km 50+490 ed il Km 51+500) al patrimonio comunale, sicchè risulta pienamente dimostrato l’assunto principale di parte ricorrente posto a fondamento delle proposte domande di annullamento dei provvedimenti impugnati (nei limiti dell’interesse) e di accertamento dell’obbligo del Comune di Martina Franca di prendere in carico, con la cooperazione dell’A.N.A.S. S.p.A., il tratto di strada di che trattasi, che oggettivamente possiede tutte le caratteristiche contemplate dall’art. 3 del Codice della Strada per essere ricompreso nel territorio comunale, nel mentre le ulteriori domande azionate (a ben vedere, nei limiti dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio) possono ritenersi assorbite (talune riguardanti la vicenda ablatoria, invero, sono state già proposte in separata sede e non risultano asseverate nel presente giudizio) e quella risarcitoria va disattesa, perché del tutto generica e (comunque) assolutamente sfornita di prova in ordine all’an ed al quantuma del danno patrimoniale asseritamente subìto dalla Società ricorrente correlato al preannunciato diniego di rinnovo della licenza accessi a servizio dell’impianto di distribuzione carburanti di cui la stessa è titolare (dal 1969), anche tenuto conto della tutela cautelare prontamente concessa da questa Sezione.
Per le ragioni innanzi brevemente illustrate il ricorso deve essere accolto parzialmente, nei sensi e nei limiti sopra precisati.
Le spese processuali, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Martina Franca e sono liquidate come da dispositivo, nel mentre sussistono i presupposti di legge per disporne la compensazione nei confronti dell’A.N.A.S. S.p.A..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie parzialmente nei sensi e nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e dichiara l’obbligo del Comune di Martina Franca di prendere in carico, con la cooperazione dell’A.N.A.S. S.p.A., il tratto di strada di che trattasi.
Condanna il Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Dispone la compensazione delle spese di lite nei confronti dell’A.N.A.S. S.p.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 31 Ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Enrico d’Arpe, Presidente, Estensore
Massimo Baraldi, Referendario
Anna Abbate, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Enrico d’Arpe