Di seguito un comunicato diffuso da Vincenzo Vitale, Codacons Brindisi:
Poste Italiane non può riconoscere un rendimento inferiore a quello indicato sui buoni postali fruttiferi emessi successivamente al giugno 1986, data in cui l’allora Ministero del Tesoro aveva modificato i rendimenti, con un effetto retroattivo e in misura fortemente negativa, dei buoni fruttiferi stessi.
Il principio si ricava da Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979- che in motivazione ha affermato che “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”.
Non contrasta con tale statuizione la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 19-06-2018) 11-02-2019, n. 3963 che ha affermato: che “è legittima la variazione del tasso di interesse disposta con decreto ministeriale sui buoni già emessi, la cui conoscenza da parte del risparmiatore è assicurata mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale..” in quanto tale decisione si riferisce ai buoni fruttiferi emessi prima del 1986.
Tanto si evince anche dalla stessa lettura della decisione della Corte Suprema che, nel richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n. 13979 del 2007, rileva che “ in quella controversia si discuteva infatti di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984”.
Quindi, se è ormai acclarato che è possibile modificare in senso peggiorativo per il risparmiatore le condizioni del contratto mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si è obbligata possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente concordate con il risparmiatore e riportate a tergo del buono.
A titolo esemplificativo se i buoni postali fruttiferi sono stati emessi nel 1988, quindi successivamente all’emanazione del d.m. del 1986, si applicheranno i tassi di interessi indicati a tergo del buono. Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi precedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo.
Deve purtroppo rilevarsi che Poste Italiane non sempre riconosce ai risparmiatori il rendimento dovuto secondo legge. La questione riguarda in particolare i buoni fruttiferi postali della serie SERIE O, P, Q e P/Q emessi dopo l’emanazione del d.m. 1986.
Diventa, quindi, opportuno per i possessori di buoni fruttiferi postali, i quali sono scaduti o sono prossimi alla scadenza, far verificare i propri buoni e controllare se hanno diritto a ottenere l’applicazione reale dei rendimenti riportati nei medesimi.