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Studentessa di Grottaglie non accetta il 98 alla maturità, ricorre al Tar e vince Giudice amministrativo: meritava il punteggio massimo. Liceo e ministero condannati alle spese

sentenza 1

Una brillante carriera scolastica che si conclude con un voto finale di 98 all’Esame di Stato e tanta delusione per quei due punti negati dalla Commissione. Ma la studentessa, neodiplomata del Liceo Statale Moscari di Grottaglie, non si è data per vinta e ha deciso di fare ricorso al Tar che le ha dato ragione.

La ragazza – si legge nella sentenza del Tar di Lecce – è stata ammessa all’esame di maturità con il credito massimo, pari a quaranta punti. Alle due prove scritte ha conseguito il punteggio massimo di venti punti per ciascuna prova. Un esame perfetto se non fosse che all’orale le veniva assegnato il voto di diciotto su un massimo di venti facendo sfumare la speranza del diploma con ilo massimo dei voti.

“La Commissione d’esame aveva stabilito i criteri per l’assegnazione del punteggio integrativo eventuale, fino a un massimo di 5 punti, In particolare, l’organo collegiale prevedeva l’attribuzione al massimo di un punto per ciascuna delle due prove scritte nelle quali il candidato avesse conseguito un punteggio compreso tra diciotto e venti; di due punti per il colloquio valutato con il punteggio massimo di venti; di un punto in presenza di un credito che si attestasse tra trentotto e quaranta. Il verbale precisava, inoltre che il punteggio integrativo sarebbe stato attribuito in presenza di prestazioni brillanti, innovative, con ampia e significativa capacità di collegamento”.

“La studentessa ricorrente aveva un credito di quaranta punti e un punteggio alle prove d’esame complessivamente pari a cinquantotto punti sui sessanta disponibili, raggiunti conseguendo il punteggio massimo (venti nella prima e venti nella seconda prova scritta) per due prove su tre, e un voto comunque estremamente positivo e prossimo al massimo nella terza prova (diciotto punti su venti per il colloquio) – rilevano i giudici – la ragazza si trovava dunque ampiamente in possesso dei requisiti minimi per conseguire il punteggio premiale. Nell’attribuzione del punteggio massimo per il curriculum formativo della ragazza – secondo il Tar- è infatti implicita una valutazione di brillantezza ed eccellenza nella carriera scolastica complessiva della ragazza, che ben avrebbe potuto e dovuto trovare riconoscimento anche nella gestione del punteggio integrativo. Invero, la Commissione stessa aveva disposto di riconoscere uno dei cinque punti di bonus a curricula particolarmente brillanti, anche se valorizzati con un credito inferiore a quaranta (dal trentotto in su). A maggior ragione, quell’integrazione di eccellenza avrebbe dunque dovuto essere riconosciuta al curriculum premiato con il credito massimo di quaranta. Non è infatti logico né ragionevole attribuire un punteggio extra a studenti che presentano una valutazione di trentotto, lasciandone fuori quelli accreditati con quaranta. Identiche considerazioni devono svolgersi con riferimento alle prove scritte”.

In ultimo rilevano i giudici del Tar di Lecce accogliendo il ricorso e condannando alle spese il Liceo e il Ministero dell’Istruzione “la candidata ha fornito ampia dimostrazione, anche alla luce della logica e ragionevole interpretazione dei criteri della Commissione di avere un’eccellente preparazione e di esprimere quella “capacità e meritevolezza” che anche la Carta Fondamentale della Repubblica considera e valorizza ai massimi livelli dell’ordinamento”. (leccesette.it)

Naturalmente per i soccombenti c’è la possibilità del ricorso al Consiglio di Stato.


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