Di seguito lo stralcio dell’ordinanza pubblicata oggi in albo pretorio online del Comune di Martina Franca a proposito di circolazione veicolare nel periodo invernale. L’ordinanza è del comandante della polizia locale, Egidio Zingarelli:
Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 Novembre al 15 Aprile transitano sul tratto Comunale della S.S. 172, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Nel periodo di vigenza dell’obbligo i cilomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono ammessi altresì quello rispondenti alla ONORM V51129 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, nel caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali su veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo le direttive emanate con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile.
Il presente provvedimento è reso noto con la speci fica segnaletica stradale di cui all’allegato B della direttiva Prot. RU\1580 – 16.01.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni al TAR Lecce, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.