Di Nino Sangerardi:
Questa volta l’avv. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri, impugna la Legge n.18 approvata dal Consiglio regionale pugliese il 7 luglio 2020 : “Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria”. In particolare l’articolo n.1 comma 11 e 13 e articoli n.9 e n.10 comma 1.
Norma—rileva l’Avvocatura dello Stato— in cui si riscontrano profili di illegittimità costituzionale visto che introduce modifiche e integrazioni nonché procedimenti amministrativi con richiamo alle Leggi regionali n.9 e n.53 dell’anno 2017 e alla disciplina inerente l’autorizzazione all’esercizio e accreditamento delle strutture socio-sanitarie.
Un’altra prescrizione risulterebbe in contrasto con il principio del concorso pubblico per accedere alla Pubblica amministrazione stabilito dall’articolo n.97 comma 4 della Costituzione, e “ponendosi avverso la Legge statale concernente le stabilizzazioni invade la competenza esclusiva dello Stato riguardo l’Ordinamento civile”.
In sintesi l’art.1 comma 11 della Legge ratificata dalla Regione Puglia nel sostituire il comma 8 dell’articolo 12 della Legge regionale n.9/2017 con oggetto i requisiti del responsabile sanitario dispone che “ il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale fatta eccezione per gli ambulatori specialistici non accreditati”.
Ebbene tali previsioni sarebbero illegittime laddove inseriscono una deroga pro dirigenti medici degli ambulatori specialistici non accreditati.
Inoltre “non è chiara—scrivono gli avvocati dell’avvocato presidente Conte—la ratio dell’eccezione riguardo il limite di età del responsabile sanitario che lavora in detti laboratori in quanto si immette un elemento di differenziazione tra ambulatori specialistici e tutti gli altri tipi di strutture sanitarie in assenza di indicazioni che potrebbero astrattamente giustificarla. Non è agevole comprendere i motivi e valutare le conseguenze di tale diversità di trattamento stante che la Legge in questione non precisa neppure il regime applicabile a tali strutture né tale singolarità trova fondamento nella normativa statale”.
Pertanto a fronte della sentenza n.181/2006 della Consulta la quale ritiene che la disciplina del rapporto di lavoro e attività professionale del dirigente sanitario attiene alla “tutela della salute”,la Legge della Puglia che si discosta da questo dispositivo “è in evidente contrapposizione dei principi fondamentali di salute pubblica e in aperta inosservanza del terzo comma articolo n.117 della Costituzione”.
Violazioni del principio del pubblico concorso(art.97 della Costituzione) e delle Leggi statali per il superamento del precariato si rinvengono nell’articolo n.10 della norma pugliese.
Per quale ragione ? “ Dato che presenta inesattezze terminologiche—mettono in luce gli avvocati dello Stato—e dubbi interpretativi nella parte in cui limita al solo personale già titolare di contratto, ovvero di incarico a tempo indeterminato presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale e in esercizio a tempo determinato fino al 31.12.2019, la possibilità di essere confermato nei ruoli dell’Amministrazione in cui presta servizio. Dunque l’articolato mette in atto un meccanismo di stabilizzazione del personale precario in possesso del requisito ivi specificato eludendo il principio costituzionalmente garantito del concorso quale regola generale di accesso al pubblico impiego”.
Quindi la Legge infrange la Costituzione , il buon andamento della pubblica amministrazione e il riparto delle competenze tra Stato e Regioni.
L’avv. dello Stato,Paolo Del Vecchio, per conto del presidente Consiglio dei Ministri chiede ai Giudici di dichiarare la non legittimità costituzionale degli articoli e relativi comma della Legge n.18/2020.