Incompatibilità ambientale. Così un carabiniere pugliese era stato trasferito con decisione del comando dell’Arma. Ma il militare non ha accettato quella decisione, ritenendola ingiusta appunto per il criterio di incompatibilità ambientale, e ha opposto ricorso al Tar. Assistito dall’avvocato Enrico Pellegrini si è rivolto al tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce. Oggi la sentenza: il carabiniere ha ragione, secondo i giudici amministrativi leccesi.
La condizione di incompatibilità ambientale deve essere “determinata da una situazione oggettiva comprovata di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali”, sottolinea l’avvocato. Ma non era questo il caso, secondo il Tar Lecce. Il militare deve rimanere al suo posto.
Sul punto precisa l’avvocato Enrico Pellegrini (foto a sinistra): «La sentenza breve odierna del Tar Lecce è conforme e coerente con i princìpi costituzionali e con il codice militare che, in accoglimento del ricorso afferma la necessità concreta che anche gli atti di “autorità” debbano necessariamente uniformarsi alla specifica previsione normativa dettata dall’articolo 52, comma 3 della Costituzione “con conseguente necessità, anche per l’amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale (quali i trasferimenti) che non si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato-apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico”».