Di Nino Sangerardi:
“Illegittimità costituzionale”. E’ quanto sentenziato dai Giudici in merito all’articolo n.3 della Legge pugliese n.31/ 2021 “ Implementazione del Test prenatale non invasivo (NIPT)” impugnata dal presidente Consiglio dei Ministri Mario Draghi.
La Regione in via sperimentale al fine di migliorare la qualità della gravidanza delle partorienti dispone, per la durata di due anni, l’erogazione del NIPT test quale screening prenatale per la diagnosi delle Trisomie 13-18-21 in regime di Servizio sanitario regionale senza oneri a carico delle seguenti categorie : donne gravide di età inferiore a 40 anni al concepimento e con risultato test combinato che prevede rischio compreso tra 1/301 e 1/1000, donne gravide di età maggiore o uguale a 40 anni al concepimento.
L’Avvocatura dello Stato, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritiene invece che le norme pugliesi siano illegittime per contrasto con articolo n.117 della Costituzione.
E ne spiega le ragioni. In primis, violazione del principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria nonché della competenza dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza.
E’ rilevato inoltre che le indagini genetiche indicate nella Legge d’Apulia “ non sono incluse all’attualità nei livelli essenziali di assistenza, sicchè la disposizione stabilisce, facendone carico al Servizio sanitario regionale, un livello ulteriore rispetto a quelli previsti dalla disciplina statale”.
Si rammenta che la Regione è tuttora impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, comportante il divieto di effettuare spese non obbligatorie, e quindi non può “… individuare né garantire livelli ulteriori di assistenza ponendo i relativi oneri in capo al servizio sanitario regionale”.
Di conseguenza la previsione delle indagini genetiche , realizzando un livello di assistenza ulteriore rispetto a quelli essenziali, risulta in antitesi con il principio di riduzione della spesa pubblica e altresì con la competenza dello Stato riguardo la fissazione dei livelli di assistenza sanitaria.
Pertanto l’avv. Barbara Tidore, in rappresentanza del presidente del Consiglio dei Ministri, chiede ai Giudici della Corte Costituzionale di “ dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l’articolo n.3 della Legge n. 31 del 6 agosto 2021 emanata dalla Regione Puglia “.
Quest’ultima innanzi la Corte Costituzionale contesta la fondatezza delle censure proposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rilevando, tra l’altro, che “ il ricorso al NIPT favorirà un sempre minore ricorso a pratiche di screening invasive come l’amniocentesi e la villocentesi e che le sperimentazioni avviate in altre Regioni hanno comportato un significativo risparmio della spesa sanitaria e notevole riduzione del rischio di perdita fetale…Il carattere temporaneo della sperimentazione rende, pertanto, l’iniziativa legislativa regionale coerente con l’ordinamento costituzionale e, in particolare, con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni”.
I Giudici costituzionali pur constatando che l’impugnazione del Presidente del Consiglio dei Ministri è sintetica, “osserva che essa consente di comprendere con sufficiente chiarezza le ragioni del ricorso. Questa Corte ha in più occasioni affermato anche nei confronti della stessa Regione Puglia che l’assoggettamento ai vincoli dei Piani di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria. In definitiva rimane inibita alla Regione la possibilità di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato. Atteso tale contesto normativo il NIPT test previsto dall’intervento regionale in esame costituisce una prestazione non contemplata dall’art.59 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017”.
Pertanto la Corte dichiara “ l’illegittimità costituzionale dell’art.n.3 della Legge n.31/2021 della Regione Puglia”.
Firmato : Giuliano Amato (presidente) e Giulio Prosperetti(redattore).