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Vaccino obbligatorio incostituzionale nel caso di un militare difeso da un avvocato di Martina Franca La decisione della Consulta

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La Corte Costituzionale con sentenza n.25 depositata in data 20.02.2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.206-bis, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano preventivamente individuate in sede legislativa.

francesco terruli
francesco terruli

La Corte Costituzionale si è pronunciata a seguito dell’ordinanza resa in data 02.02.2022 dal G.U.P. del Tribunale Militare di Napoli, Dott. Andrea Cruciani, dinanzi al quale era comparso  un Ufficiale dell’Aeronautica Militare, difeso dall’avv. Francesco Terruli (foto accanto) del Foro di Taranto.

Questi i fatti.

La Procura Militare aveva chiesto il rinvio a giudizio dell’Ufficiale dell’Aeronautica Militare per disobbedienza continuata aggravata perché, a dire della Procura, avrebbe omesso di obbedire all’ordine di sottoporsi a profilassi vaccinale per la partecipazione ad una operazione fuori dai confini nazionali.

L’Ufficiale si è difeso dinanzi al G.U.P. depositando una articolata memoria difensiva rilevando anzitutto l’insussistenza del reato contestato stante l’oggettiva impossibilità di sottoporsi a somministrazione vaccinale nei tempi indicati dai suoi superiori perché in contrasto con le stesse norme e protocolli sanitari ben noti ai suoi stessi superiori, che prevedono una finestra temporale di 6-7 mesi di preparazione sanitaria e, all’udienza del 02.02.2022, mentre il Pubblico Ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio, il difensore dell’Ufficiale dell’Aeronautica Militare ha preliminarmente prospettato anche la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma del Codice dell’Ordinamento Militare e, in ogni caso, sentenza di non luogo a procedere.

Il G.U.P. del Tribunale Militare di Napoli, Dott. Andrea Cruciani, nel rimettere gli atti del processo alla Corte Costituzionale ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.206 bis del D. Lgs. 15.03.2010 n.66 per contrasto con l’art.32 della Costituzione che pone una riserva di legge statale anche rinforzata, con il limite del “rispetto della persona umana”, ha anzitutto rilevato che la riserva di legge contenuta nell’art.32 della Costituzione “ha ad oggetto non già il regime generale del trattamento sanitario obbligatorio bensì la normazione di un “determinato” trattamento sanitario obbligatorio, posto che la decisione di imporre ogni singola tipologia di detti trattamenti – e di obblighi vaccinali – deve necessariamente passare per un complesso bilanciamento di interessi tra tutela della salute individuale e collettiva che spetta solo ed unicamente al legislatore nazionale”.

Il G.U.P. ha quindi sospeso il giudizio penale e trasmesso gli atti alla Corte Costituzione che ha accolto favorevolmente il contenuto dell’ordinanza del G.U.P..

Con la sentenza della Corte Costituzionale che ha disatteso le eccezioni dell’Avvocatura dello Stato, il processo penale nei confronti dell’Ufficiale dell’Aeronautica Militare viene meno per l’insussistenza dell’elemento materiale e soggettivo del contestato reato di disobbedienza.

In definitiva la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’obbligo vaccinale per i militari che non abbiano una adeguata informazione.

(foto home page: tratta da sito della Corte Costituzionale)

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