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Puglia: edilizia pubblica, legge regionale su assegnazione e canoni di locazione E regolamento su concorsi e assunzioni

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato una nuova legge in materia di edilizia pubblica. Il testo della legge promulgata è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione.

La L.R. 3/25, “Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti)”, adegua l’ordinamento regionale alle disposizioni nazionali vigenti.

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono stati esplicitamente fatti rientrare nella definizione di alloggi sociali. Per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, è stato prospettato il ricorso al parametro ISEE al posto dell’autocertificazione dei redditi.

Prevista l’assegnazione a favore di richiedenti che non abbiano compiuto reati di violazione di domicilio e che non abbiano subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo. Introdotta l’ipotesi di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio in specie per gli autori di delitti di violenza domestica senza che in tal caso le altre persone conviventi perdano il diritto di abitazione potendo dunque subentrare nella titolarità del contratto.

Altre modifiche intervengono sul procedimento per l’assegnazione tramite bando pubblico, sui punteggi da attribuire, sulla facoltà dei comuni di pubblicare bandi integrativi, sulla verifica dei requisiti prima dell’assegnazione, sulla disponibilità degli alloggi da assegnare, sui tempi per la scelta e consegna degli alloggi, sul subentro nel contratto di locazione e domanda di assegnazione.

Sono state introdotte nuove disposizioni relative a morosità, ipotesi di decadenza dall’assegnazione, modalità di permanenza nell’alloggio in caso di superamento del reddito.

Altre modifiche ancora intervengono: sull’istituzione da parte dell’ente gestore di un fondo sociale da utilizzare per coloro che non sono in grado di sostenere l’onere del canone di locazione; sull’istituzione dell’ufficio di gestione sociale da parte degli enti gestori, con il compito di incidere positivamente sul rapporto fiduciario tra utente ed ente gestore; sulla possibilità di autogestione degli alloggi e dei servizi agli assegnatari.

Rivista, infine, la composizione della Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica competente ad esprimere pareri sulla graduatoria provvisoria e su quella definitiva, oltre che sulle richieste avverso l’annullamento dell’assegnazione, la decadenza dalla stessa e i provvedimenti di mobilità.

Questa legge è espressione di una ferma volontà, quella di garantire il diritto alla casa per chi ne ha più bisogno, ma di pari passo cerchiamo di ribadire anche un’altra esigenza, altrettanto importante: la legalità, il rispetto delle regole che valgono per tutti. Non dobbiamo avere timore di garantire controlli e tutte le misure necessarie perché l’accesso agli alloggi popolari sia e resti un istituto democratico dedicato alle cittadine e ai cittadini in difficoltà” è il commento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

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Nella giornata odierna il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un nuovo regolamento relativo alle procedure di assunzione all’interno della Regione. Il testo del regolamento è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione.

Il R.R. 1/25, “Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro della Regione Puglia”, aggiorna la vecchia disciplina regionale, risalente al 2006, per renderla omogenea rispetto a quella nazionale.

Tra le novità del regolamento, introdotte misure di carattere organizzativo rivolte ad assicurare la partecipazione alle prove alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento. Previsto lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento (art. 16).

Nei bandi di concorso saranno previste le percentuali di personale in servizio nella Regione appartenente alle categorie riservatarie, nonché della rappresentatività di genere nello stesso Ente, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, calcolata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

La Regione potrà assumere, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, giovani laureati, individuati su base territoriale, con contratto di apprendistato a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. Può, inoltre, stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie per l’individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, sempre nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili (art. 5). Il personale assunto sarà inquadrato nell’area dei funzionari e dell’Elevata Qualificazione, a livello retributivo iniziale del Comparto Funzioni Locali e lo stesso, alla scadenza di questi contratti, è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato qualora sia in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego e abbia ricevuto una valutazione positiva del servizio prestato.

Un aggiornamento necessario che rende più moderne e inclusive le procedure di assunzione in Regione” commenta il presidente Emiliano. “Grazie alla nuova legge non solo aumentano le opportunità destinate ai giovani desiderosi di entrare nel mondo dell’amministrazione regionale, ma si realizzano nuove e concrete garanzie di pari opportunità di accesso tra i candidati e le candidate, in nome del merito e dell’eccellenza”.


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