Di seguito un comunicato diffuso dal legale Enrico Pellegrini:
Con due importanti sentenze pubblicate alcuni giorni or sono, il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito quali siano le procedure da seguire, nella Regione Puglia, per l’affidamento delle prestazioni riabilitative domiciliari in favore di soggetti disabili da parte delle strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario regionale. Era infatti avvenuto che l’ASL di Taranto, nel 2010, aveva deciso di non prorogare i contratti per l’esecuzione di tali prestazioni a pazienti disabili residenti nel territorio di sua competenza, che necessitano di cure riabilitative domiciliari, già stipulati con due Società che gestiscono strutture specializzate per tal genere di prestazioni sanitarie aventi sede nel territorio della Basilicata. Ciò sul presupposto che la normativa pugliese in materia impone alle ASL una priorità nella scelta a favore delle strutture che hanno sede nel territorio di competenza dell’ASL, se accreditate, disponibili e dotate di capacità organizzativa sufficiente a rendere le prestazioni in oggetto. Le prestazioni in discorso erano state perciò affidate, a decorrere dall’anno 2011, alla Società Osmairm di Laterza, interna al territorio dell’Asl tarantina e che risultava in possesso dei suddetti requisiti. Le Società lucane precedentemente incaricate, la Rham di Matera ed il Centro Meridionale Riabilitativo con sede in provincia di Matera, avevano impugnato tali provvedimenti innanzi al Tar di Lecce, sostenendo in prima battuta l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 4 del 2010 nella parte in cui aveva riservato alle sole strutture sanitarie aventi sede in Puglia le prestazioni in oggetto, per una presunta violazione del principio di libera scelta del cittadino in materia sanitaria, ed in quanto le strutture già incaricate avrebbero garantito tariffe di rimborso delle prestazioni riabilitative inferiori rispetto a quelle applicate nella Regione Puglia. Il Tar di Lecce, dinanzi al quale la Società Osmairm si è difesa con il patrocinio dell’Avv. Pietro Quinto, ha dapprima rinviato gli atti alla Corte Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 236 del 2012 ha sì dichiarato incostituzionale l’art. 8 della stessa L.R., ma soltanto limitatamente alla parola ‘regionali’, ossia nella parte in cui vieta in via assoluta alle Asl di rivolgersi a strutture riabilitative insistenti nel territorio di regione limitrofa. La stessa Corte ha invece sancito la piena legittimità della stessa norma laddove riconosce una priorità nella scelta delle strutture in favore di quelle che hanno sede nel territorio di competenza di ciascuna Asl, e ciò per le evidenti e condivisibili ragioni di contenimento della spesa pubblica ormai ineludibili in materia sanitaria. Preso atto di ciò, accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Quinto, dapprima il Tar leccese (Presidente Dr.ssa Trizzino, Estensore Dr. Manca) e da ultimo il Consiglio di Stato (Pres. Romeo, Est. Noccelli) hanno respinto i due ricorsi delle società lucane, sul rilievo che la sentenza della Corte Costituzionale non incide sul dovere delle Asl di interpellare prioritariamente le strutture del proprio territorio ed affidare alle stesse le prestazioni in oggetto se dotate della necessaria capacità organizzativa, prima di rivolgersi a quelle extraregionali. Nelle stesse sentenze i giudici amministrativi hanno chiarito che tale procedimento non contrasta neppure con le esigenze di natura economica, in quanto la delibera della G.R. pugliese n. 2366 del 2010 ha previsto addirittura tariffe inferiori rispetto a quelle precedentemente applicate alle società ricorrenti, ed in ogni caso contenute entro il tetto di spesa annualmente assegnato alla struttura interna al territorio dell’ASL.