Renato Perrini, consigliere della Puglia, il quale era tutelato dall’avvocato Enrico Pellegrini in sede di Tar, chiude la questione. “Fine delle discussioni del periodo post-elettorale per l’assegnazione dei seggi”. Dice così, Perrini, sulla scorta del pronunciamento dell’altro ieri, da parte del tribunale amministrativo regionale della Puglia, presidente Serlenga: il metodo di attribuzione dei seggi è valido perché è valida la normativa elettorale regionale. Di seguito uno stralcio del dispositivo del pronunciamento, piuttosto addentrato (ovviamente) nella questione normativa e dunque, presumibilmente, comprensibile a chi ne mastica di più. La parte essenziale è nel capoverso finale:
Anche la trascrizione della video registrazione, riportata negli atti della Regione e del controinteressato, conferma quanto avvenuto, cioè una nuova votazione, recte una “rivotazione”, per usare lo stesso termine del Presidente dell’Assemblea, dell’emendamento introduttivo del nuovo comma, e non sul subemendamento soppressivo.
Su tale proposta di voto, questa volta, l’Assemblea ha espresso voto contrario, non approvando l’emendamento all’art.8, ed accogliendo quindi di fatto la proposta soppressiva avanzata col subemendamento.
A riprova che il testo promulgato e pubblicato sul BURP è esattamente conforme a quanto votato in assemblea e alla volontà lì espressa dall’organo consiliare, c’è poi la circostanza, determinante, evidenziata dalla difesa regionale, che né i consiglieri in virtù delle prerogative riconosciute dall’art.48 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Regionale, né il Presidente del Consiglio regionale, né quelli dei singoli gruppi, abbiano mai evidenziato la mancata trasposizione nel testo di legge definitivo dell’emendamento n. 34, e quindi il mancato inserimento del comma8bis, nelle sedi e nei termini ad essi spettanti, pur avendo acquisito la materiale disponibilità di copia del testo nonché del verbale della seduta attestante lo svolgimento dei lavori in questione.
Tali circostanze pertanto, unitamente alle peculiari modalità di svolgimento del servizio di resocontazione integrale delle riunioni, come evidenziate dalla Regione, depongono nel senso di una chiara volontà del Consiglio regionale di non approvare in via definitiva il predetto comma 8bis, e quindi di non inserirlo nel testo dell’art.8, che è quindi stato poi approvato in via definitiva nella versione poi promulgata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.
Del resto, in chiusura delle operazioni di voto, risulta riportato ed approvato il testo integrale della suindicata norma, priva delle modificazioni oggetto dell’emendamento n. 34.
Dal resoconto stenografico emerge infatti che il Presidente del Consiglio Regionale, sulla base di non meglio precisate ragioni tecniche ed al fine di evitare di doer ricorrere ad un emendamento soppressivo, abbia invitato il consiglio a rivotare sull’emendamento già approvato; invito cui ha fatto seguito la non approvazione.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare evidente la legittimità dello svolgimento delle operazioni elettorali in questione e la conseguente proclamazione degli eletti, avvenute in conformità alla disciplina legislativa elettorale vigente.