Di seguito un comunicato diffuso dagli avvocati Quinto:
Con la sentenza n° 366 del 2016 pubblicata alcuni giorni or sono, la Seconda Sezione del Tar di Lecce ha respinto il ricorso proposto dall’esercizio artigianale denominato “That’s amore” avverso il provvedimento con il quale il Comune di Massafra aveva rigettato l’istanza del suo titolare per l’occupazione di suolo pubblico ai fini del posizionamento di tavoli, sedie e fioriere sul marciapiede antistante il suddetto locale, autorizzato alla produzione di pizze, focacce e prodotti da forno da asporto. Il titolare dell’esercizio, nel suo ricorso, rivendicava tale diritto assumendo di svolgere un’attività equiparabile a quella degli “esercizi di vicinato”, e comunque assimilabile ai “panifici”, le quali, in forza della liberalizzazione intervenuta con il cosiddetto Decreto Bersani del 2006, consentirebbe il posizionamento di tavoli e sedie per il consumo immediato dei prodotti (senza attività di somministrazione assistita) sul suolo pubblico. Il Tar di Lecce (Presidente Dr. Pasca, Relatore Dr. Palmieri), accogliendo le eccezioni difensive sollevate dagli Avv.ti Pietro e Luigi Quinto nell’interesse dell’Ing. Giovanni Varetti, controinteressato nel giudizio in quanto proprietario di un appartamento condominiale sito nelle immediate vicinanza del locale in questione (che tra l’altro lamentava disturbi di varia natura sullo spazio antistante l’esercizio commerciale per la presenza di un gran numero di avventori), ha disatteso entrambe le pretese del ricorrente, pur dopo aver accolto, in un primo tempo, l’istanza di sospensione dell’atto impugnato. Infatti, in ordine alla prima questione il giudice amministrativo ha posto in evidenza, in linea con specifiche circolari del Ministero dello Sviluppo Economico, che i cosiddetti “esercizi di vicinato” di cui all’art. 3 del Decreto Bersani non possono essere equiparati in toto alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto, anche dopo la cosiddetta liberalizzazione, ai primi è consentito il consumo sul posto dei prodotti, ma soltanto all’interno dei locali propri o adiacenti l’esercizio e non invece su aree pubbliche esterne, ed il posizionamento di arredi di interni, purchè compatibili con l’attività primaria degli esercizi di vicinato, che resta pure sempre quella della vendita dei prodotti di enogastronomia. Sulla seconda questione sollevata, il Tar, ritenendo fondata altra eccezione sollevata dagli Avv.ti Quinto, ha negato l’applicabilità della normativa di favore inerente i “panifici”, per la quale valgono gli stessi rilievi svolti per gli “esercizi di vicinato”, ed in quanto l’attività della focacceria That’s amore non può comunque essere assimilata a quella dei panificatori. Neppure la normativa regionale, ha concluso il Tar, peraltro nella specie conforme ai suindicati principi, potrebbe validamente derogare alle disposizioni nazionali, cui è rimessa in via esclusiva la competenza in materia, trattandosi di norme a tutela della concorrenza.
(foto: Pietro Quinto)