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Martina Franca: i due proprietari rivogliono i suoli che il Comune decise di occupare 21 anni fa Per realizzare un tratto di strada. Tar Lecce, chiesta documentazione all'amministrazione martinese. Prossima udienza a metà dicembre

sentenza

La vicenda trae spunto dall’occupazione di suoli per decine di metri quadrati. Bisognava costruire un pezzo di strada e così, il Comune di Martina Franca deliberò, con provvedimento della giunta. Era il 1994. Ventidue anni dopo, il Tar di Lecce è ancora alla ricerca della documentazione, da parte del Comune di Martina Franca, per poter decidere in merito alla richiesta avanzata dai proprietari di quei suoli che ritengono avere subìto un provvedimento illegittimo. Di seguito, l’ordinanza del tribunale amministrazivo regionale della Puglia. Depositata ieri. Buona lettura:

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2654 del 2014, proposto da:

 

Bello Angelo e Bello Michele, rappresentati e difesi dall’avv. Ivan Caforio, con domicilio eletto presso Aldo Licci in Lecce, Via Cesare Battisti, 40;

 

contro

Comune di Martina Franca, rappresentato e difeso dall’avv. Olimpia Cimaglia, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, Via Zanardelli, 7;

per la declaratoria

dell’illegittimità dell’occupazione, effettuata dal Comune di Martina Franca, dei terreni distinti in catasto al foglio 131 particelle 711 (ex 222), 713 (ex 10), 714 (ex 10), 716 (ex 8), di superficie complessiva occupata pari a mq. 1106, nonché al foglio 131 particelle 708 e 709 (ex 11) di superficie complessiva occupata pari a mq. 74, e al foglio 131 particella 707 (ex 6) di superficie complessiva occupata pari a mq. 820;

e per la condanna

del Comune di Martina Franca alla restituzione in favore dei ricorrenti dei predetti suoli illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino dei medesimi attraverso l’eliminazione delle opere eseguite illegittimamente, nonché al pagamento: in favore di Bello Angelo, delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per il periodo di occupazione illegittima dei suoli di sua proprietà in misura pari ad € 119.672,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; in favore di Bello Angelo, delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per il periodo di occupazione illegittima dei suoli di sua proprietà in misura pari ad € 17.143,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; in favore di Bello Angelo, delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento dei terreni di sua proprietà non occupati in misura pari ad € 64.456,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; in favore di Bello Michele, delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per il periodo di occupazione illegittima del suolo di sua proprietà (pro-quota) in misura pari ad € 8.029,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; in favore di Bello Michele, delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per il periodo di occupazione illegittima del suolo di sua proprietà in misura pari ad € 1.147,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; in favore di Bello Angelo e Bello Michele, delle somme ad essi dovute a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per il periodo di occupazione illegittima del suolo di loro comproprietà in misura pari ad € 88.970,00, ed a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in misura pari ad € 12.710,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

e in via subordinata, per la condanna

del Comune di Martina Franca al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti per la perdita delle proprietà e/o comproprietà innanzi indicate nella misura corrispondente al valore venale di ciascun suolo illegittimamente ablato, oltre alle somme dovute a titolo risarcitorio per i danni patrimoniali, non patrimoniali e da deprezzamento sopra precisati per il periodo di occupazione illegittima dei detti suoli e nelle misura già indicata, oltre al pagamento dell’indennità spettante ai ricorrenti relativamente al periodo di occupazione legittima, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 Maggio 2016 il Cons. Dott. Enrico d’Arpe e uditi per le parti gli avv.ti Ivan Caforio e Olimpia Cimaglia;

 

FATTO E DIRITTO

I due ricorrenti, Sig.ri Bello Angelo e Bello Michele – proprietari a titolo ereditario delle aree in questione – chiedono la declaratoria dell’illegittimità dell’occupazione (effettuata dal Comune di Martina Franca, in forza del decreto sindacale di occupazione d’urgenza n° 87 del 18 Marzo 1995, per la costruzione del secondo tratto della strada denominata “Via Guglielmi”, di cui alla delibera giuntale n° 10 del 18 Gennaio 1994) dei terreni distinti in catasto al foglio 131 particelle 711 (ex 222), 713 (ex 10), 714 (ex 10), 716 (ex 8), di superficie complessiva occupata pari a mq. 1106 (di proprietà esclusiva di Bello Angelo), nonché al foglio 131 particelle 708 e 709 (ex 11) di superficie complessiva occupata pari a mq. 74 (di proprietà pro-quota di Bello Michele), e al foglio 131 particella 707 (ex 6) di superficie complessiva occupata pari a mq. 820 (di proprietà pro-quota di Bello Angelo e Bello Michele). Chiedono, altresì, la condanna del Comune di Martina Franca alla restituzione in loro favore dei predetti suoli illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino dei medesimi attraverso l’eliminazione delle opere eseguite illegittimamente, nonché al pagamento: in favore di Bello Angelo, delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per il periodo di occupazione illegittima dei suoli di sua proprietà in misura pari ad € 119.672,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; in favore di Bello Angelo, delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per il periodo di occupazione illegittima dei suoli di sua proprietà in misura pari ad € 17.143,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; in favore di Bello Angelo, delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento dei terreni di sua proprietà non occupati in misura pari ad € 64.456,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; in favore di Bello Michele, delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per il periodo di occupazione illegittima del suolo di sua proprietà (pro-quota) in misura pari ad € 8.029,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; in favore di Bello Michele, delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per il periodo di occupazione illegittima del suolo di sua proprietà in misura pari ad € 1.147,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; in favore di Bello Angelo e Bello Michele, delle somme ad essi dovute a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per il periodo di occupazione illegittima del suolo di loro comproprietà in misura pari ad € 88.970,00, ed a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in misura pari ad € 12.710,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. In via subordinata chiedono la condanna del Comune di Martina Franca al risarcimento dei danni in loro favore per la perdita delle loro proprietà e/o comproprietà innanzi indicate nella misura corrispondente al valore venale di ciascun suolo illegittimamente ablato, oltre alle somme dovute a titolo risarcitorio per i danni patrimoniali, non patrimoniali e da deprezzamento sopra precisati per il periodo di occupazione illegittima dei detti suoli e nelle misura già indicata, oltre al pagamento dell’indennità loro spettante relativamente al periodo di occupazione legittima, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, i ricorrenti concludevano come sopra riportato.

Si è costituito in giudizio (non rispettando, però, i termini prescritti dall’art. 73 primo comma c.p.a.) il Comune di Martina Franca, depositando una memoria difensiva con la quale ha replicato alle argomentazioni dei ricorrenti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 24 Maggio 2016, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il Collegio, premesso che trattasi di controversia (inerente comportamenti della P.A. riconducibili all’esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità) rientrante nella giurisdizione esclusiva dell’adito G.A. ai sensi dell’art. 133 primo comma lettera g) c.p.a. (ad esclusione della domanda tendente ad ottenere il pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima, riservata alla cognizione dell’A.G.O.) e sottolineato che i ricorrenti assumono che il Comune di Martina Franca a seguito dell’occupazione d’urgenza dei predetti suoli di loro proprietà trasformava irreversibilmente gli stessi senza emanare nei termini i decreti di esproprio, osserva che la causa non appare matura per la decisione.

Il Tribunale ritiene necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori a carico del Comune resistente, ordinando l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso a firma del Sindaco del Comune di Martina Franca, con particolare riferimento alle circostanze fattuali indicate dai ricorrenti ed agli atti ablatori adottati dal Comune medesimo in relazione alle particelle di terreno per cui è causa, anche (eventualmente) ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. 8 Giugno 2001 n° 327 e ss.mm..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia nel merito, in rito e sulle spese in ordine al ricorso indicato in epigrafe, ordina al Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro-tempore, di depositare presso la Segreteria di questo T.A.R., nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza istruttoria, la relazione di chiarimenti indicata in motivazione.

Rinvia la causa per il prosieguo alla pubblica udienza del 13 Dicembre 2016.

Si comunichi alle parti costituite in giudizio.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 24 Maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d’Arpe, Consigliere, Estensore

Antonella Lariccia, Referendario

Da Assegnare Magistrato, Consigliere

sentenza

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