Lo scorso maggio, a margine di Martina-Foggia del campionato di calcio di legapro, Luca Tilia presidente del Martina fece entrare (secondo la contestazione) sei tifosi in una zona dello stadio in cui non potevano stare. Al dirigente sportivo, per questo motivo, venne inflitta la misura del Daspo, divieto di assistere alle manifestazioni sportive, per tre anni a partire dal 16 ottobre 2016 data in cui gli venne notificato il provvedimento della questura di Taranto. Quel dirigente sportivo (o meglio, ex) rappresentato dagli avvocati Enrico Pellegrini (foto in alto a sinistra) e Alberto Maria Durante ha opposto ricorso al tribunale amministrativo regionale di Lecce la cui terza sezione, oggi, con ordinanza ha sospeso gli effetti del Daspo. I giudici hanno ritenuto, fra l’altro, che “non sembrano emergere elementi tali” da imporre il divieto a Luca Tilia e hanno scritto “provvedimento sproporzionato”.
Una vicenda di attualità che, però, sa tanto di trapassato remoto: nel frattempo infatti, a Martina Franca quella società calcistica è sparita e il calcio è ripartito dalla prima categoria, un balzo indietro di quattro serie.
Di seguito il comunicato diffuso dagli avvocati Pellegrini e Durante:
Importante decisione del TAR Puglia – Lecce in ordine ai presupposti per l’applicazione del DASPO e sulla sua proporzionalità rispetto alla condotta di un Presidente di una squadra di calcio. Con ordinanza n. 50 del 2 febbraio 2017, il TAR salentino ha “riabilitato” l’avv. Luca Tilia, assistito dagli avv.ti Enrico Pellegrini e Alberto Maria Durante, che nella sua qualità di Presidente dell’A.S. Calcio “Martina Franca 1947, militante in Lega Pro, in data 17/10/2016, venne attinto da DASPO della Questura di Taranto con il quale gli veniva fatto divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all’Unione europea, per la durata di anni tre a decorrere dalla data di notifica del provvedimento. Il Giudice Amministrativo ha infatti statuito che “ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che dai fatti come contestati non sembrano emergere elementi tali da ricondurre la condotta nella fattispecie di cui all’art. 6 della L. n. 401/1989, e tenuto conto, inoltre, che il provvedimento appare sproporzionato nella misura erogata”, aderendo così alle tesi difensive degli avv.ti Pellegrini e Durante, secondo i quali non è ravvisabile alcuna condotta sanzionabile con il DASPO per aver il Presidente di una squadra di calcio consentito ad alcuni tifosi l’accesso al settore dello stadio ad essi precluso volto solo a far “riappacificare” la tifoseria con la squadra dopo una cocente sconfitta calcistica.
Tale condotta, sempre secondo la difesa dell’avv. Tilia, è priva di qualsivoglia disvalore soggettivo, e rappresenta la corretta esplicazione del ruolo del Presidente nel relazionarsi con i propri tifosi per evitare situazioni di conflitto potenzialmente pericolose. Cioè il Presidente Tilia ha tenuto un comportamento conforme all’obiettivo per il quale è stato introdotto il DASPO nel nostro ordinamento, ma invece di essere “premiato” è stato sanzionato. La Terza Sezione del TAR Lecce. Pres. Dott. Costantini, rel. Dott.ssa Rotondano, hanno rimesso ordine a tale kafkiana vicenda.